La dematerializzazione del processo al tempo del CODIV-19.
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5 – ISSN 2499-846X
Con la Legge 24 marzo 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 aprile 2020 (disponibile in questa Rivista, ivi), il Parlamento ha convertito con modificazioni il Decreto recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, cosiddetto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in questa Rivista, ivi, con focus sulla giustizia penale, ivi).
L’art. 83 comma 12 del Decreto aveva previsto, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, la celebrazione delle udienze non rinviabili a porte chiuse e, ove possibile, tramite videoconferenza (per il testo completo dell’originario comma 12, clicca qui).
In sede di conversione, il Parlamento ha introdotto all’art. 83 i commi 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies, i quali hanno notevolmente ampliato i casi di udienze da remoto fino alla data del 30 giugno 2020:
– 12 bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (…).
– 12 ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale (…).
– 12 quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12 (…).
– 12 quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge (…).
Il Governo è successivamente intervenuto con il Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 (disponibile in questa Rivista, ivi), introducendo, sul punto, alcune significative novità:
– una estensione del tempo di vigenza di tali norme, sino al 31 luglio 2020 (art. 3, comma 1, lett. i);
– il seguente nuovo periodo nel comma 12 bis dell’art. 83: “Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti” (art. 3, comma 1, lett. d);
– il seguente nuovo periodo nel comma 12 quinquies dell’art. 83: “Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto” (art. 3, comma 1, lett. g).
Se, da un lato, da questo complesso quadro normativo il processo penale a distanza mediante videoconferenza appare notevolmente ridimensionato (essendosi esclusa – salvo diverso accordo tra le parti – la possibilità di ricorrere al collegamento da remoto per le udienze di discussione e per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti), dall’altro, alcune udienze restano pur sempre escluse dalla deroga di cui all’ultimo periodo del comma 12 bis (es. udienze di costituzione parti, questioni preliminari, udienze filtro) senza contare che le parti possono pur sempre consentire alla celebrazione telematica di tutte le udienze.
Come citare il contributo in una bibliografia:
E. M. Mancuso, La dematerializzazione del processo al tempo del CODIV-19, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5