CONTRIBUTI

Estesa in via analogica all’“incapacità fisica perpetua” la disciplina sull’incapacità irreversibile dell’imputato

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6 – ISSN 2499-846X

di Maria Teresa Bragatto e Pierpaolo Rivello

Tribunale di Torino, Sent. 18 settembre 2018, n. 3162
Giudice monocratico, dott.ssa Paola Odilia Meroni

Due recenti decisioni del Tribunale ordinario di Torino, e cioè la pronuncia n. 3162/2018, dep. il 18 settembre 2018, del giudice monocratico dott.ssa Meroni, e quella n. 3794/2019, dep. il 23 settembre 2019, del giudice monocratico dr. Giardino Roch, hanno avuto il merito di aprire un percorso esegetico innovativo, volto ad estendere ai soggetti le cui condizioni fisiche appaiano tali da impedire permanentemente la partecipazione al processo penale la normativa  concernente la posizioni degli “eterni giudicabili”, affetti da uno stato mentale tale da impedire, in maniera irreversibile, la cosciente partecipazione al procedimento.

Occorre dunque partire da questa tematica (in passato posta al centro di alcuni pregevoli lavori e anche di una monografia della compianta prof. Aimonetto), le cui criticità erano state stigmatizzate da parte di tutta la più autorevole dottrina.

L’art. 159, comma 1, punto 3 bis c.p. imponeva la sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del procedimento penale ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p.

La questione degli “eterni giudicabili” era stata più volte sottoposta allo scrutinio di legittimità del giudice delle leggi che, dopo aver reiteratamente dichiarato non fondate varie eccezioni prospettate sotto l’angolatura della normativa processuale, pervenne poi all’adozione di una pronuncia inquadrabile nel novero delle decisioni definite in dottrina  “sentenze monito”. Infatti, con la pronuncia 20 febbraio 2013, n. 23, la Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile (avendo osservato come non fosse possibile pervenire ad una pronuncia “a rime obbligate”)  la prospettata eccezione di costituzionalità dell’art. 159 comma 1 c.p., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.,  nella parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle ipotesi di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., e cioè anche laddove fosse stata accertata la sussistenza di un’incapacità irreversibile dell’imputato a partecipare coscientemente al processo, sollecitò peraltro il legislatore ad intervenire prontamente in materia, onde evitare il protrarsi di tale vulnus.

La Corte costituzionale infatti avvertì che non appariva più “tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa” in ordine al problema prospettato dalla sollevata eccezione di legittimità.

Il Parlamento non fu peraltro sensibile ad accogliere prontamente la portata di tale decisione.

Conseguentemente, a seguito di una nuova eccezione di incostituzionalità, il giudice delle leggi, con la pronuncia 25 marzo 2015, n. 45, dichiarò l’illegittimità costituzionale di tale disposto nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato fosse tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo fosse stato sospeso, non escludeva la sospensione del decorso della prescrizione neppure qualora fosse risultata  accertata l’irreversibilità di tale stato.

La Corte Costituzionale osservò che “ l’indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo – con la conseguenza della tendenziale  perennità della condizione di giudicabile dell’imputato, dovuta all’effetto  a sua volta sospensivo della prescrizione  – presenta il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente , della prescrizione  dei reati e della sospensione del processo . La prima è legata , tra l’altro,  sia all’affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari , dal Legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati,  sia al  “ diritto all’oblio “ dei cittadini , quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. La seconda poggia sul diritto di difesa , che esige la possibilità di una cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento.”

A distanza di circa due anni da detta pronuncia, il legislatore intervenne finalmente al fine di pervenire ad un riassetto della tematica in oggetto, in virtù dell’art. 1, comma 22, della l. 23 giugno 2017, n. 103, con cui venne introdotto l’art. 72 bis c.p.p. (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato) in base al quale “Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.

Così tratteggiata la tematica dell’incapacità psichica irreversibile, occorre sottolineare come le due decisioni del Tribunale di Torino abbiano avuto il merito di estendere le indicazioni ricavabili dalla pronuncia del giudice delle leggi alla problematica dell’incapacità irreversibile di tipo fisico.

E’ stato così superato il precedente orientamento interpretativo volto a sottolineare l’eterogeneità delle rispettive situazioni, ed a rimarcare come, mentre l’infermità mentale possa precludere all’imputato ogni forma di cosciente partecipazione al processo, ciò non appaia ipotizzabile in caso di incapacità fisica.

In effetti la questione era stata affrontata, sia pur implicitamente,  e risolta negativamente dalla  già citata pronuncia della Corte costituzionale del 2013, con cui era stato evidenziato come l’incapacità fisica possa essere meramente transitoria e non necessariemente precluda all’imputato l’esercizio di diritti diversi rispetto a quello della personale partecipazione al processo.

Al contrario le sentenze che costituiscono oggetto della presente disamina hanno corretamente evidenziato che la la situazione di legittimo impedimento fisico  può purtroppo talora risultare irreversibile e che in tal caso essa deve essere sottoposta ad una disciplina del tutto omogenea rispetto a quella prevista per l’incapacità  irreversibile  a partecipare coscientemente al processo.

In effetti in  entrambe le ipotesi l’imputato non si può difendere; qualora si verta in una situazione di infermità mentale egli, anche se presente, non si rende conto di quel che accade intorno a lui; laddove invece si sia in presenza di  un impedimento fisico irreversibile l’imputato non è in grado di sapere quello che accade nel suo processo perché non può essere presente .

 Nell’assenza imposta all’imputato dal suo stato fisico irreversibile l’esercizio di altri suoi diritti di difesa si  svuoterebbe di ogni significato e della sua propria funzione.

La coartata assenza dal processo frustrerebbe proprio quanto la partecipazione personale in giudizio garantisce e vorrebbe garantire nella logica di un contraddittorio diretto tra le parti processuali: l’ascolto delle testimonianze, la possibilità di rendere dichiarazioni e fornire spiegazioni sui fatti, la possibilità di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a  carico, la possibilità di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a difesa nelle stesse condizioni dell’accusa, la  possibilità  di ottenere l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova .

Conseguentemente le annotate pronunce del Tribunale di Torino hanno ritenuto di estendere in via analogica e pro reo la disciplina prevista per l’incapacità psichica irreversibile in materia di prescrizione anche alle ipotesi di incapacità fisica perpetua , con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione anche in tali ultime ipotesi.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. T. Bragatto – P. Rivello, Estesa in via analogica all’“incapacità fisica perpetua” la disciplina sull’incapacità irreversibile dell’imputato, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6