ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

Mancato versamento dell’imposta di soggiorno e peculato: l’art. 180 del Decreto Rilancio ha determinato una abolitio criminis 

Tribunale di Rimini, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 24 luglio 2020
Giudice Dott.ssa Benedetta Vitolo

In merito ai rapporti tra peculato (art. 314 c.p.) e mancato pagamento dell’imposta di soggiorno da parte del responsabile delle strutture ricettive, segnaliamo il provvedimento con cui il Tribunale di Rimini ha affermato che «a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del c.d. decreto rilancio, la condotta del gestore della struttura ricettiva che non versa al Comune l’imposta/contributo di soggiorno, dovuta in via principale dagli ospiti, non può più costituire peculato, perché lo stesso non è più incaricato di pubblico servizio».

Non può negarsi – si legge nel provvedimento – «che la modifica normativa introdotta con la legge n. 34/2020 definisca la rilevanza giuridica del fatto concreto, incidendo sull’individuazione di un elemento essenziale del fatto, il soggetto attivo, con conseguente applicabilità della disciplina dell’art. 2, 2° comma, c.p. In altre parole è la fattispecie concreta, prevista o non più prevista come illecito penale in base ad una legge posteriore, il punto di riferimento di qualsiasi vicenda successoria. Oltre a ciò […] il denaro che l’albergatore deve versare non appartiene più dell’ente pubblico ma proviene dall’ospite o, nel caso in cui questi non l’abbia corrisposto, dal proprio patrimonio, potendo essere costretto ad anticiparlo per il soggetto passivo, nei cui confronti ha un diritto di rivalsa di natura privatistica: difetta pertanto un altro requisito fondamentale della fattispecie del peculato, ovvero la natura pubblica dell’oggetto materiale del reato».

Osserva il giudice che «l’attività di esazione dei tributi viene ricompresa nell’ambito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 314 c.p. proprio perché il rapporto di imposta ha natura pubblica, sia nella fase di imposizione che in quella di riscossione; e tale natura pubblicistica non muta anche quando l’esazione del tributo viene dall’ente impositore delegata al privato il quale, in virtù della funzione attribuitagli, acquista la qualità di pubblico ufficiale. Pertanto, il denaro che viene in possesso dell’esattore o di un suo incaricato nell’assolvimento della funzione pubblica della riscossione dei tributi costituisce, fin dal momento dell’esazione, pecunia pubblica. A seguito dell’innovazione legislativa di cui si discute l’albergatore non potrà pertanto più realizzare alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della P.A., ma soltanto di inadempimento di un obbligo nei confronti di quest’ultima».

«Depone nel senso della abolitio criminis del peculato dell’albergatore e della sua sostituzione con un illecito amministrativo – conclude il provvedimento – il contenuto dei commi 3 e 4 dell’art. 180 ove il legislatore, nel dettare la disciplina sanzionatoria, valida sia per le strutture turistiche ricettive, sia in caso di locazione breve, ha previsto che, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, mentre nel caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, intitolato: “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”. Il chiaro riferimento a sanzioni di natura non penale denota l’intenzione del legislatore di depenalizzare la condotta e sostenere gli albergatori che versano in difficoltà a causa della pandemia, per i quali è apparsa eccessiva e sproporzionata la pena della reclusione fino a dieci anni e sei mesi di reclusione e la possibilità di sequestro e confisca».

Per un approfondimento sulla questione rinviamo agli articoli di F. Schippa, Nuovi confini del peculato nelle dinamiche legate all’imposta di soggiorno. L’omesso o ritardato versamento dell’imposta a seguito del cd. “dl rilancio”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6. e di M. Gambardella, Il “decreto rilancio” e la degradazione della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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