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Peculato dell’albergatore: una prima pronuncia di merito dopo l’interpretazione autentica dell’art. 4 c.1-ter d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (fornita con il d.l. 21 ottobre 2021 n. 146)

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale di Trapani, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 3 febbraio 2022
Giudice dott. Samuele Corso

In merito alla questione relativa alla configurabilità del peculato in capo all’albergatore nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno – tema, come è noto, toccato nei mesi scorsi dall’entrata in vigore dell’art. 180 del decreto rilancio (sul quale rinviamo ai numerosi articoli disponibili nella colonna a destra) – segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui il Tribunale di Trapani si è pronunciato sulle modifiche apportate dall’art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), poi convertito in Legge n. 215/2021.

Tale disposizione – rubricata “interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” – prevede che “il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020“.

Alla stregue di tale nuova disposizione normativa – si legge nella sentenza – “al gestore della struttura ricettiva deve riconoscersi la qualifica soggettiva di “responsabile d’imposta” anche per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.l. 34/2020 in data 19.5.2020“.

Conseguenza immediata dell’intervento legislativo – prosegue il Giudice – “è che il mancato versamento dell’imposta, anche per i fatti antecedenti al 19.5.2020, non è  più sussumibile nel delitto di peculato, che postula come presupposto necessario la veste giuridica di incaricato di pubblico servizio“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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