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Peculato dell’albergatore e decreto rilancio: la revoca della sentenza di patteggiamento nei confronti di Cesare Paladino

Tribunale di Roma, Giudice dell’Udienza Preliminare, Ordinanza, 3 dicembre 2020
Giudice dott. Bruno Azzolini

In merito alla nota questione relativa alla configurabilità del peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del decreto rilancio, segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il GUP del Tribunale di Roma, in funzione del giudice dell’esecuzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., la revoca per intervenuta abolitio criminis della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di Cesare Paladino (padre della compagna del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte).

Il GUP del Tribunale di Roma, richiamandosi ad una propria recente sentenza (già segnalata su questa Rivista), ha ribadito come «la circostanza che la nuova disciplina non abbia modificato né la fattispecie penale né la norma integratrice non consenta di affermare tout court che non vi sia stata abolitio criminis, dovendosi verificare se l’intervento legislativo posteriore abbia inciso sugli elementi costitutivi del fatto tipico; ebbene, il legislatore è intervenuto sulla situazione di fatto, specifica, del gestore della struttura ricettiva che omette di versare le somme dovute dai clienti per il soggiorno a titolo di imposta o contributo, statuendo che quella condotta non è più reato, ma è punita con una sanzione amministrative: non può dubitarsi che abbia compiuto una valutazione “politica”, privando di rilevanza penale la fattispecie»; l’esplicita previsione di una sanzione amministrativa senza riserve di applicazione della legge penale non lascia dubbi sulla volontà di prendere atto della gravissima situazione del settore alberghiero (che perdura da anni), portata più di recente al collasso dalla emergenza sanitaria, e prevedere, di conseguenza, una disciplina di minor rigore nei confronti dei soggetti esposti al rischio di sanzione penale in ragione del ruolo di agenti riscossori, senza alcuna contropartita».

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha revocato la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di Cesare Paladino «in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato e, conseguentemente, deve essere dichiarato cessato ogni effetto penale della suddetta sentenza ivi compresa la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziario».

Sul tema, come è noto, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in senso contrario escludendo che «la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extra penale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis» e ribadendo, pertanto, la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla riforma.

Redazione Giurisprudenza Penale

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