ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Mancato versamento dell’imposta di soggiorno e art. 180 del Decreto Rilancio: non è configurabile il peculato ma la riforma non ha comportato una abolitio criminis (e permane, pertanto, la rilevanza penale delle condotte antecedenti)

Cassazione Penale, Sez. VI, 30 ottobre 2020 (ud. 29 settembre 2020), n. 30227
Presidente Mogini, Relatore Villoni

Segnaliamo ai lettori, in tema di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, «a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno».

Quanto alle conseguenza della novella in relazione alle condotte antecedenti in mancanza di norme di diritto intertemporale – prosegue la Corte – «siamo in presenza di una modifica delle attribuzioni di un soggetto (il titolare della struttura ricettivo – alberghiera) che opera solamente dall’entrata in vigore della novella e non per il passato».

Sul piano dogmatico – si legge nel provvedimento –  «si è al cospetto di una successione nel tempo di norme extrapenali in cui, per i fatti anteriori alla novella legislativa, è rimasto inalterato non solo il precetto (art. 314 cod. pen.), ma anche la qualifica soggettiva (art. 358 cod. pen.) la cui sussistenza è richiesta ai fini della punibilità a titolo di peculato»; ne deriva che «si deve escludere che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extra penale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi, peraltro, determinata nella vicenda normativa in esame».

In conclusione, «deve ribadirsi la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte, tra cui quella ascritta alla ricorrente, commesse in epoca anteriore alla novatio legis di cui all’art. 180, comma 4 del d. I. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020».

Rinviamo, sul punto, ad una recente pronuncia del Tribunale di Rimini nonché agli articoli di F. Schippa, Nuovi confini del peculato nelle dinamiche legate all’imposta di soggiorno. L’omesso o ritardato versamento dell’imposta a seguito del cd. “dl rilancio”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6. e di M. Gambardella, Il “decreto rilancio” e la degradazione della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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