ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione sul rapporto tra sequestro diretto e sequestro per equivalente del profitto dei reati tributari.

Cass. pen., Sez. III, Sent. 29 luglio 2020 (ud. 7 luglio 2020), n. 23042
Presidente Lapalorcia, Relatore Liberati

Con la sentenza qui allegata la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari ex art. 12 bis, D. lgs. n. 74/2000 e, in particolare, sul rapporto tra sequestro diretto e sequestro per equivalente.

In dettaglio, il supremo Collegio ha ricordato che “costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, pur non essendo necessaria, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente (…), in quanto il sequestro per equivalente strumentale alla confisca del profitto o del prezzo del reato postula, per la sua ammissibilità, che non sia possibile il sequestro diretto, nel patrimonio del soggetto che ha beneficiato delle condotte illecite, del profitto o del prezzo del reato commesso nel suo interesse e a suo beneficio: si tratta di principio che, come ricordato, è pacifico nella giurisprudenza, stante la funzione sussidiaria del sequestro per equivalente, principio che ora è stato recepito espressamente, anche per i reati tributari, dall’art. 12 bis, comma 1, d. lgs. 74/2000, introdotto dall’art. 10 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158”. 

Ha aggiunto la Corte che “una volta eseguito il sequestro diretto di somme di denaro qualificabili come profitto del reato, non può neppure procedersi alla sostituzione di tali somme con altri beni, anche se, astrattamente, di valore pari o superiore all’ammontare di dette somme, perché tale operazione comporta la sostituzione di un bene di immediata escussione (…) con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore che sia con certezza corrispondente al profitto del reato”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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