ARTICOLIDIRITTO PENALE

Sulla tutela penale del know how aziendale

Cassazione Penale, Sez. V, 4 giugno 2020 (ud. 11 febbraio 2020), n. 16975
Presidente Scarlini, Relatore Belmonte

In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), segnaliamo la sentenza con cui la Cassazione si è pronunciata sulla tutela penale accordata al cd. know how aziendale.

Accanto alla protezione offerta al know how in ambito civilistico – si legge nella pronuncia – «l‘ordinamento nazionale offre, grazie anche allo sviluppo della giurisprudenza, protezione anche in sede penale, in particolare, con l’art. 623 cod. pen., il cui bene giuridico oggetto di tutela è individuato nell’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il c.d. know how, vale a dire — secondo la definizione da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimità – quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Rv. 219471). Ci si riferisce, con tale espressione, a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L’informazione tutelata dalla norma in questione è, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa».

Con l’esplicito riconoscimento dell’estensione della tutela prestata dall’art. 623 c.p. – prosegue la Corte – «il know-how aziendaleviene fatto rientrare nel campo di applicazione della norma in quanto riconducibile all’elastica nozione di “applicazione industriale” oggi assimilabile all’espressione “segreto commerciale“, secondo quanto espressamente affermato dall’art. 9 comma 3 del D. Lgs. N. 63 del 2018), comprensiva – secondo un’opinione risalente e diffusa – di tutte le innovazioni e gli accorgimenti che “contribuiscono, comunque, al miglioramento e all’aumento della produzione“, ancorché siano privi dei requisiti richiesti per la loro brevettazione che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il così detto know-how…».

Dottrina e giurisprudenza – si legge nella decisione – «concordano nel ritenere che la copertura offerta dall’art. 623 c.p. vada oltre quella predisposta dall’ordinamento civilistico all’invenzione brevettabile, e il giudice di legittimità ha più volte affermato che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. Già prima del d. Igs. 30/2005 era stato ritenuto, invece, fondamentale che le applicazioni industriali non siano state divulgate e che quindi non possano dirsi notorie, non siano cioè a disposizione di un numero indeterminato di persone. Questo vuol dire che, anche se la sequenza delle informazioni, che, nel loro insieme, costituiscono un tutt’uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell’attività dell’azienda, è costituita da singole informazioni di per sé note, ove detta sequenza sia invece non conosciuta e sia considerata segreta in modo fattivo dall’azienda, essa è di per sé degna di protezione e tutela. Non è necessario, cioè, che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia “non conosciuto”; è necessario, invece, che il loro insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda. E’ attraverso questo processo, infatti, che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva. E’ ciò che accade, appunto, nel caso di una azienda che adotti una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz’altro noti agli operatori del settore, ma l’insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e originale, costituendo, in tal modo, un vero e proprio tesoro dal punto di vista concorrenziale per l’ideatore».

Redazione Giurisprudenza Penale

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