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Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586-bis c.p.): sollevata questione di legittimità costituzionale

Cassazione Penale, Sez. III, Ordinanza, 21 settembre 2020 (ud. 21 luglio 2020), n. 26326
Presidente Di Nicola, Relatore Corbetta

In tema di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, segnaliamo l’ordinanza con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 76 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 586-bis, comma 7, cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nella parte in cui – sostituendo l’art. 9, comma 7, l. 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall’art. 7 comma 1, lett. n) del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – prevede il “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

Con riferimento alla condotta di commercio di sostanze dopanti – si legge nell’ordinanza – «non vi è piena coincidenza tra la fattispecie di cui all’abrogato art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000 e quella oggetto di incriminazione da parte del vigente art. 586-bis, comma 7, cod. pen., che, a differenza della precedente figura delittuosa, contempla il dolo specifico del “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, prevedendo, in alternativa (ipotesi che qui non rileva), la condotta di commercio di sostanze idonee a modificare i risultati dei controlli anti-doping, che vengono assimilati alle sostanze dopanti».

Non vi è dubbio – prosegue la Corte – «che la previsione, nella nuova figura delittuosa considerata dal comma 7 dell’ art. 586-bis cod. pen., del dolo specifico rappresenta un filtro selettivo della penale rilevanza della condotta, che è ora punita solo ove l’agente abbia agito con il fine indicato dalla norma, non essendo ovviamente richiesto, come ogni reato a dolo specifico, che quel fine sia effettivamente conseguito. In altri termini, la fattispecie contemplata dall’art. 586-bis, comma 7, cod. pen. non incrimina più la commercializzazione tout court di sostanze dopanti, come avveniva in relazione all’abrogato art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000, ma solo quella i cui l’agente si prefigge lo scopo “di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, indipendentemente dall’effettivo conseguimento di tale finalità. Per effetto della previsione dell’indicato dolo specifico, si è perciò realizzata una parziale abolitio criminis, non essendo più punito il commercio di “sostanze dopanti” commesso in assenza del “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”; in caso del genere, nemmeno può trovare applicazione la fattispecie del comma 1, la quale pure esige il medesimo dolo specifico».

Ebbene, ad avviso della Corte «la parziale abolitio criminis della fattispecie oggetto di incriminazione da parte dell’abrogato art. 9, comma 7, I. 14 dicembre 2000, n. 376, nei termini dinanzi precisati, non trova riscontro nella delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 85, lett. q), I. 23 giugno 2017, n. 103». Invero, «tale disposizione autorizzava l’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico».

In conclusione, «reputa il Collegio che il Governo abbia fatto un uso scorretto della delega conferita dall’art. 1, comma 85, lett. q), I. n. 103 del 2017, in quanto, nel trasferire nel codice penale, rubricato al comma 7 dell’art. 586-bis, la figura delittuosa già oggetto di incriminazione da parte dell’art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000, ha operato, mediante l’aggiunta del dolo specifico, una parziale abolitio criminis».

Redazione Giurisprudenza Penale

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