Doping e dolo specifico di «alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» (a seguito della riserva di codice): dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 586-bis c.7 c.p.
Corte Costituzionale, sentenza n. 105 del 2022
Presidente Amato, Relatore Amoroso
Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 586-bis, settimo comma, del codice penale (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti) – introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103» – limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».
La questione sollevata dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio – e ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale – riguarda l’art. 586-bis cod. pen. nella parte in cui, al settimo comma, prevedendo il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», avrebbe determinato una parziale abolitio criminis, in violazione dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017, secondo cui il Governo, in attuazione del principio della «riserva di codice», era delegato a trasferire all’interno del codice penale talune figure criminose già contemplate da disposizioni di legge, tra cui quelle aventi ad oggetto la tutela della salute e, non anche, a modificare le fattispecie incriminatrici.
Secondo i giudici a quibus, tale parziale abolitio criminis sarebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., in ragione del mancato rispetto del criterio di delega che non autorizzava una riduzione della fattispecie di reato nella sua trasposizione nel codice penale.