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La Cassazione sulla responsabilità per infortuni sul lavoro in caso di pluralità di posizioni di garanzia.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. IV, Sent. 23 ottobre 2020 (ud. 6 ottobre 2010), n. 29442
Presidente Ciampi, Relatore Ferranti

Con la sentenza in epigrafe la Sezione quarta della Corte di cassazione si è confrontata con un caso di infortunio sul lavoro in un teatro, nell’ambito del quale la responsabilità era stata contestata ad una pluralità di soggetti, datori di lavoro – rispettivamente – della società che aveva in gestione il teatro, della società che aveva assunto l’obbligo di mettere in scena lo spettacolo e della società che aveva avuto in sub appalto i lavori di facchinaggio necessari per l’allestimento del teatro.

In particolare, agli imputati si contestava la violazione dell’art. 26, comma 2, lett. a e b) e dell’art. 55, comma 5, lett. d), D. lgs. n. 81/2008 in quanto ciascuno, nella propria qualità aveva omesso di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, di provvedere ad un’opportuna e necessaria dettagliata informazione reciproca riguardante gli specifici rischi dell’ambiente di lavoro, nonché a porre in essere un sistema coordinato di misure di protezione, omettendo di realizzare una dovuta azione di coordinamento e di vigilanza tra le imprese al fine di eliminare i rischi interferenziali e di adottare le misure tecniche organizzative volte a evitare che i lavoratori. 

In premessa, la Corte ha ricordato che “il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda medesima. Grava sul datore di lavoro, committente, l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all’interno di un’area”. Ciò, poiché il datore di lavoro committente “ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.

Inoltre, “se sono più i titolari della posizione di garanzia (…), ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia”. Infatti, “quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen.”.

La Corte ha poi precisato che “ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale, art. 26 D.Igs 81/08, occorre avere riguardo (…), non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – contratto di appalto, d’opera o di somministrazione – ma all’effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza (…) di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni (…). Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell’ambiente di lavoro”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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