ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulla responsabilità del datore di lavoro per infortuni dei dipendenti in caso di affidamento dei lavori in appalto.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. IV, Sent. 1° marzo 2021 (ud. 5 novembre 2020), n. 7919
Presidente Izzo, Relatore Bellini

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quarta, si è soffermata sulla responsabilità penale in materia di infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore infortunato abbia prestato la propria attività presso il datore di lavoro, per effetto di un rapporto di appalto fra quest’ultimo, in qualità di committente, ed un terzo appaltatore.

La Corte ha anzitutto richiamato la norma che ripartisce le responsabilità fra committente e appaltatore (art. 26, d. lgs. n. 81/2008, sia pure nella sua formulazione al tempo dei fatti):

  • art. 26, comma 1: il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all’interno della azienda, ovvero della unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi …b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
  • art. 26, comma 2, che impone ai datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente alche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell’opera complessiva.

Il Collegio ha poi ricordato il consolidato principio in tema: “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.

Alla luce di ciò, la Corte ha confermato la condanna del ricorrente, rilevando che “nella specie (…) risulta la piena ingerenza nella prestazione del lavoratore da parte del committente che ne aveva richiesto la esecuzione e ne aveva accompagnato e coordinato le operazioni, cooperando nella preliminare attività di ispezione della copertura (di un capannone di proprietà del committente, ndr), aveva fornito al lavoratore la scala elevatrice per accedere alla sommità e aveva tollerato che il lavoratore si avventurasse sopra di essa, benché costituita da onduline dalla incerta tenuta e caratterizzata da numerose fessure, per procedere ad interventi di manutenzione mediante rattoppo nella palese pretermissione di ogni garanzia prevenzionistica, in mancanza di punti di sicuri punti di appoggio e di via di fuga, di appigli, di agganci e di funi di trattenuta”.

E ancora del tutto correttamente poi il giudice di appello ha posto in rilievo l’assenza di informazione sui rischi connessi alla prestazione lavorativa, che pure il [committente] avrebbe dovuto fornire alla impresa appaltatrice e alle maestranze da questa impegnate soprattutto allorquando, come nella specie, la prestazione veniva realizzata su di una struttura che costituiva sede di lavoro degli operai dell’azienda affidataria dei lavori e committente le opere, e sotto questo profilo con piena interferenza tra lavorazioni coesistenti e concomitanti”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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