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Il captatore informatico (cd. trojan horse) non rientra tra i metodi o le tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. V, 11 novembre 2020 (ud. 30 settembre 2020), n. 31604
Presidente Vessicchelli, Relatore Morosini

In tema di captatore informatico (cd. “trojan horse“), segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la quinta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla sua inquadrabilità all’interno dei «metodi o le tecniche idonei ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto» vietati dall’art. 188 cod. proc. pen.

Art. 188 – Libertà morale della persona nell’assunzione della prova.
Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Per quel che riguarda l’eventualità che lo strumento captativo in argomento possa consentire l’intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione (come quelle tra imputato e suo difensore) o produrre, in casi estremi, esiti lesivi della dignità umana – si legge nel provvedimento – «va osservato che tali situazioni non possono incidere “a monte” sulla legittimità del decreto – poiché altrimenti si imporrebbe un requisito non previsto dalla legge – ma si riverberano, “a valle”, sulla inutilizzabilità delle risultanze di “specifiche” intercettazioni che abbiano violato precisi divieti di legge o che, nelle loro modalità di attuazione e/o nei loro esiti, abbiano acquisito “in concreto” connotati direttamente lesivi della persona e della sua dignità».

Il captatore informatico – si legge nella sentenza – «non è altro che uno strumento messo a disposizione dalla moderna tecnologia, attraverso il quale è possibile effettuare una intercettazione ambientale. Dunque non viene in rilievo una “prova atipica”, né un aggiramento delle regole della “prova tipica”, poiché, già prima della entrata in vigore della specifica disciplina contenuta nel d. Igs. n. 216 del 2017 (che invece ne estende l’applicabilità, a determinate condizioni, anche ai reati comuni), l’impiego del trojan horse, quale mezzo per eseguire la captazione di conversazioni tra presenti, era regolamentato dagli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. – interpretati in senso restrittivo dalle Sezioni Unite Scurato, che hanno bandito tale strumento per tutti i reati comuni, al fine di scongiurare in radice il pericolo di una incontrollabile intrusione nella sfera privata delle persone – con la speciale deroga, nella specie operante, di cui all’art. 13 d.l. n. 152 del 1991. ».

Di conseguenza – si legge nel provvedimento – «va escluso che il captatore informatico possa inquadrarsi tra “i metodi o le tecniche” idonei ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto, come tali vietati dall’art. 188 cod. proc. pen.» dal momento che lo stesso «non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale della persona, non mira a manipolare o forzare un apporto dichiarativo, ma, nei rigorosi limiti in cui sono consentite le intercettazioni, capta le comunicazioni tra terze persone, nella loro genuinità e spontaneità».

Redazione Giurisprudenza Penale

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