La Cassazione sul momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. III, Sent. 1° febbraio 2021 (ud. 1° ottobre 2020), n. 3719
Presidente Marini, Relatore Rosi
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata in merito alla fattispecie di lottizzazione abusiva (art. 44, comma 1, lett. c, DPR n. 380/2001), con specifico riguardo al momento consumativo e, per conseguenza, alla determinazione del dies a quo della prescrizione del reato.
In particolare, la Corte ha aderito al proprio orientamento più risalente e rigoroso, che aveva operato una “qualificazione della lottizzazione abusiva quale reato (eventualmente) permanente, la cui permanenza cessa con l’ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione dell’attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio, per cui nel caso si tratti di lottizzazione mista – negoziale e materiale – (…) la permanenza del reato può dirsi cessata non già al momento dell’atto notarile di acquisto dei lotti, né alla data dell’accertamento, bensì al momento in cui erano state ultimate le opere abusive costruite nei lotti. (…). Si tratta insomma di un reato progressivo nell’evento, che giunge a compimento solo con la ultimazione della costruzione, ciò anche quando le attività edificatorie sono portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla divisione dei terreni in lotti, alla loro vendita e/o all’esecuzione di alcune opere, in quanto la permanenza cessa solo quando l’intero programma lottizzatorio viene attuato”.
Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che “il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva ‘mista’ si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo”.