ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulla portata dell’obbligo in capo al datore di lavoro di evitare infortuni dei propri dipendenti.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. IV, Sent. 3 febbraio 2021 (ud. 13 gennaio 2021), n. 4075
Presidente Ciampi, Relatore Pezzella

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quarta, ha enunciato due principi in tema di responsabilità penale del datore di lavoro per infortuni dei propri dipendenti.

In primo luogo, con riguardo all’obbligo del datore di evitare l’evento infausto, il Collegio ha ricordato che “per il dettato della normativa prevenzionistica e per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità la circostanza che il datore di lavoro operi anche in prima persona e sottoponga anche sé stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure prevenzionali, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti”.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che gli obblighi di sicurezza riguardano anche gli eventi non previsti dal Documento di Valutazione del Rischio. Infatti, “nei casi in cui, come nella specie, tale documento non preveda specificamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, in concreto, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione anticipata”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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