ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione sulla facoltà per l’ente imputato nel processo penale di nominare due difensori.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 25 maggio 2021 (ud. 22 aprile 2021), n. 20728
Presidente Petruzzellis, Relatore Amoroso

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta, si è pronunciata in tema di rappresentanza in giudizio dell’ente imputato ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.

La sentenza impugnata, in particolare, aveva offerto una interpretazione dell’art. 39, d. lgs. cit., secondo cui l’ente non avrebbe, diversamente dall’imputato, ma analogamente alla parte civile, la facoltà di nominare due difensori di fiducia.

La Corte ha ritenuto tale lettura non condivisibile.

Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’art. 39, d. lgs. n. 231/2001 “disciplina solo le forme di costituzione e rappresentanza dell’ente ai fini della partecipazione al procedimento penale, secondo uno schema che ricalca quello della costituzione della parte civile regolato dall’art. 78 cod. proc. pen. È previsto il deposito nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente di una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità, la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante, il nome ed il cognome del difensore, l’indicazione della procura, la sottoscrizione del difensore e la dichiarazione o l’elezione di domicilio”.

Tuttavia, ha rilevato la Corte, “non vi è, invece, alcun richiamo alle disposizioni processuali che limitano la difesa delle parti private nel processo penale alla nomina di un solo difensore ex art. 100 cod. proc. pen.”.

Alla luce di tal mancato richiamo, ad avviso del Collegio, “in applicazione dell’art. 35 del d.lgs. cit., devono estendersi all’ente le disposizioni processuali relative all’imputato, ed in particolare, per quello che qui rileva, l’art. 96 cod. proc. pen. che attribuisce all’imputato il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia”.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, “non è ravvisabile (…) alcuna incompatibilità strutturale o funzionale di detta disposizione con la disciplina che regola la rappresentanza e le formalità di costituzione dell’ente chiamato a rispondere per illecito amministrativo da reato, essendo la limitazione del numero di difensori una scelta libera del legislatore che non è imposta dalle peculiarità della natura di ente giuridico della parte processuale, come dimostra la irrilevanza a tale fine se la parte civile sia un ente giuridico o una persona fisica”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che “in mancanza di una limitazione espressa dello stesso tenore di quella prevista per la difesa delle parti private nel processo penale dall’art. 100 cod. proc. pen., non può che applicarsi la regola generale prevista dall’art. 35 del d.lgs. cit. che estende all’ente tutte le disposizioni processuali relative all’imputato, fatta eccezione per quelle che risultino inapplicabili per oggettiva e strutturale incompatibilità, in ragione della natura giuridica della soggettività dell’ente rispetto alla qualità di persona fisica dell’imputato”.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com