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Note circa il referendum sull’art. 579 c.p. e la portata sistematica della sua approvazione

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 7-8 – ISSN 2499-846X

Segnaliamo ai lettori, in merito al referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente) proposto dal Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni – referendum annunciato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2021 – le considerazioni del prof. Tullio Padovani (Già Professore Ordinario di Diritto Penale presso la Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa e accademico dei Lincei).

Questo il testo del quesito referendario:

Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?

Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie:

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:
1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].

Come citare il contributo in una bibliografia:
T. Padovani, Note circa il referendum sull’art. 579 c.p. e la portata sistematica della sua approvazione, in Giurisprudenza Penale 2021, 7-8