ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione apre all’estinzione del debito tributario mediante compensazione con crediti d’imposta.

[a cura di Riccardo Lucev]

Cass. Pen., Sez. III, Sent. 7 luglio 2021 (ud. 5 marzo 2021), n. 25792
Presidente Liberati, Relatore Gentili

Segnaliamo ai lettori un’interessante sentenza della Terza Sezione relativa alle modalità di estinzione del debito tributario che possono assumere rilevanza ai fini delle valutazioni cui è chiamato il giudice penale che prenda cognizione di un reato tributario.

La fattispecie concreta. Il ricorrente, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, e vistosi applicare un sequestro preventivo sino alla concorrenza della somma di Euro 2,496.789,07, aveva richiesto al GIP di Velletri la revoca parziale di tale sequestro in relazione alla quota di debito tributario che egli aveva nel frattempo provveduto ad estinguere mediante compensazione con un credito d’imposta. Il GIP aveva rigettato l’istanza, ed analogo provvedimento aveva adottato il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell’appello cautelare, mediante un’ordinanza fatta poi oggetto del ricorso per cassazione in questione. Tra le ragioni del rigetto, figurava il rilievo secondo cui, essendovi stata compensazione del debito tributario con crediti, l’adempimento tributario avrebbe potuto dirsi avvenuto solo a seguito di una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate circa l’effettiva esistenza dei crediti.

Il precedente contrario. Tra gli elementi ostativi all’accoglimento delle istanze dell’indagato volte ad ottenere la revoca parziale del sequestro militava anche un precedente di legittimità (Cass. Pen., Sez. III, n. 17806-20) in cui si era statuito che la compensazione legale di un debito IVA con un credito d’imposta vantato dal contribuente, costituendo un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, non avrebbe potuto costituire una forma di pagamento rilevante ai fini penali.

Il nuovo orientamento espresso dalla Cassazione. In questa occasione, la Terza Sezione ha invece accolto il ricorso dell’indagato, operando un’interpretazione restrittiva e condivisibile dell’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, atta a valorizzare il fatto che possa procedersi a confisca (e prim’ancora a sequestro preventivo) dei soli beni che costituiscano il prezzo o il profitto del reato tributario, mentre, nella fattispecie, un simile profitto dovrebbe ritenersi venuto meno per effetto della compensazione. Con le parole della Corte: “la circostanza che a siffatta definizione si sia pervenuti (…) tramite l’avvenuta compensazione fra poste attive e poste passive riferite al contribuente è fattore del tutto irrilevante, posto che, in ogni caso, a seguito dell’avvenuta compensazione è venuta meno l’obbligatorietà della prestazione indicata in sede di accertamento con adesione, il debito tributario dovrebbe intendersi ormai estinto e, pertanto, la somma ad esso riferita non può intendersi essere profitto conseguito attraverso la commissione del reato in provvisoria contestazione”.

Una soluzione, quella adottata dalla sentenza qui segnalata, che si auspica essere destinata ad affermarsi come orientamento maggioritario: difatti, se l’estinzione del debito tributario mediante compensazione con crediti d’impostazione è un istituto previsto e disciplinato dall’ordinamento tributario (art. 17, d.lgs. 241/1997), ciò non può non assumere rilevanza anche agli occhi di chi, da quell’avvenuta estinzione, debba trarre conseguenze di estrema importanza, ossia il giudice penale. E ciò deve ritenersi vero non soltanto in riferimento all’ambito di operatività del sequestro e della confisca del prezzo o profitto del reato tributario, ma anche nel campo – altrettanto delicato – dell’accesso agli istituti premiali della non punibilità e dell’attenuazione sanzionatoria (artt. 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000), che trovano nell’estinzione del debito tributario uno dei loro elementi costitutivi.

Redazione Giurisprudenza Penale

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