ARTICOLIDA STRASBURGO

La Corte EDU stabilisce che il giudice di appello non può condannare l’imputato, assolto in primo grado, senza prima aver rinnovato il suo esame dibattimentale.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Corte EDU, Sezione I, Sentenza 8 luglio 2021, Maestri e altri c. Italia
Ricorsi n. 20903/15 e altri

Con la sentenza in epigrafe, la Corte EDU, prima Sezione, ha condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 6 §1 CEDU (diritto ad un equo processo), poiché nel caso di specie i ricorrenti, assolti in primo grado, erano stati condannati in secondo grado, senza che il giudice di appello rinnovasse il loro esame dibattimentale.

La vicenda oggetto di giudizio riguarda sette ricorrenti, imputati in un processo penale per i delitti di truffa aggravata e associazione a delinquere. L’esito del giudizio di primo grado vedeva l’assoluzione della ricorrente Maestri e la condanna degli altri ricorrenti per il solo delitto di truffa aggravata. Quanto specificamente alla contestazione di associazione per delinquere, il Tribunale ne dichiarava l’insussistenza, con conseguente assoluzione di tutti gli imputati.

Tale pronuncia era fatta oggetto di impugnazione sia dai sei ricorrenti condannati che dalla Procura. Il giudice di secondo grado accoglieva l’appello del pubblico ministero, con la conseguenza che tutti gli imputati, compresa Maestri, erano condannati sia per truffa aggravata, che per associazione a delinquere.

Nel giudizio di legittimità, i ricorrenti si dolevano (i.) dell’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, (ii.) dell’omesso svolgimento dell’esame degli imputati nel grado di appello. La Cassazione rigettava i ricorsi ritenendo, con riguardo alla seconda doglianza, che i diritti degli imputati erano sufficientemente garantiti dalla possibilità di rendere dichiarazioni spontanee e di prendere la parola al termine della discussione.

La Corte EDU ha disatteso le conclusioni della Cassazione.

Nella sentenza qui allegata, i giudici di Strasburgo hanno affermato che il giudice di secondo grado – chiamato ad esaminare la fattispecie sia sotto il profilo della ricostruzione del fatto sia dal punto di vista del diritto e dovendosi pronunciare sull’innocenza o sulla colpevolezza di un imputato – non può decidere senza valutare direttamente gli elementi di prova presentati personalmente dall’imputato che sostiene di non essere responsabile del fatto contestato.

Il giudice di appello, inoltre, ha l’obbligo di assumere misure positive in questo senso, anche ove il ricorrente non sia comparso all’udienza, non abbia chiesto di prendere la parola e non si sia opposto, anche attraverso il proprio difensore, al fatto che la Corte statuisse comunque sul merito della questione.

Alla luce di tali principi, la Corte EDU ha rilevato che nel caso di specie la Corte di appello si è pronunciata su elementi di fatto determinanti per stabilire la colpevolezza degli imputati, specie con riguardo alla sussistenza del fatto di associazione per delinquere.

Ad avviso della Corte, ciò avrebbe imposto la verifica dell’elemento oggettivo e soggettivo di tale fattispecie, attraverso la diretta audizione dei ricorrenti.

Non costituisce una deroga a questo principio il fatto che i ricorrenti, che avevano nominato propri difensori di fiducia, non avessero preso parte al giudizio di appello (ad eccezione della Maestri) sebbene regolarmente citati, per cui era desumibile la loro rinuncia inequivoca a partecipare al giudizio. Secondo la Corte, infatti, la rinuncia a comparire non è sovrapponibile alla rinuncia ad essere sentiti nel giudizio di appello, la quale deve essere anch’essa esplicita.

Né la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee o di prendere la parola al termine della discussione possono dirsi misure comparabili alla citazione e successiva audizione dell’imputato.

La Corte ha concluso, affermando che spetta alle Corti interne adottare tutte le misure positive volte a garantire l’audizione dell’interessato.

La Sentenza qui annotata si inserisce nella giurisprudenza CEDU, ormai piuttosto vasta, in tema di rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale in caso di assoluzione in primo grado e potenziale overturning della sentenza assolutoria nel grado di appello. Fra queste, merita richiamare Dan c. Moldavia, Lorefice c. Italia, Dan c. Moldavia (n. 2), Di Martino e Molinari c. Italia.

 

 

 

Redazione Giurisprudenza Penale

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