ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulla nozione di “atto arbitrario” nella causa di non punibilità di cui all’art. 393 bis cod. pen.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 19 novembre 2021 (ud. 25 maggio 2021), n. 42611
Presidente Costanzo, Relatore Silvestri

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta, si è pronunciata in merito alla nozione di “atto arbitrario” nella causa di non punibilità di cui all’art. 393 bis cod. pen., che regola la reazione legittima nei confronti del pubblico funzionario che abbia superato i limiti delle proprie attribuzioni.

La Corte ha rilevato che “secondo un primo consolidato orientamento di legittimità, cui aderisce anche parte della dottrina, l’eccesso arbitrario non si esaurisce nella mera illegittimità dell’atto compiuto dal pubblico ufficiale, ma richiede un elemento ulteriore, soggettivamente caratterizzante il suo agire; l’atto, per potersi definire ‘arbitrario’, deve manifestare ‘malanimo, capriccio, settarietà, prepotenza, sopruso ed altri simili motivi’ e, comunque, esprimere ‘il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni debbono essere esercitate’”.

Vi è però un diverso orientamento in giurisprudenza, secondo cui “pur nell’ambito della ricostruzione strettamente soggettiva dell’istituto, sarebbe tuttavia legittima la reazione del privato all’atto realizzato con modalità non consentite dalla legge, perché provocatorie, oppure quello costituente reato (ingiurie, minacce, percosse, ecc.), oppure ancora, all’atto contrario alle norme elementari dell’educazione e del costume sociale”. Conseguentemente, “l’esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell’esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell’illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato”.

La Corte ha ritenuto di condividere questo secondo orientamento, “perché, nell’ambito di una lettura oggettivistica e costituzionalmente orientata della norma (…), si distanzia dallo schema e dalla interpretazione tradizionali: la reazione può dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell’esercizio dell’autorità rispetto allo scopo perseguito”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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