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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea sulla presunzione di innocenza.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Informiamo i lettori che nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 che introduce “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali” [il testo della Direttiva è stato pubblicato in questa Rivista al seguente link].

Il recepimento di tale Direttiva giunge con notevole ritardo, se si considera che il termine fissato dal testo europeo era il 1° aprile 2018.

Ad ogni modo, il testo rappresenta un passo significativo verso la piena e concreta attuazione del principio, non solo europeo ma anche costituzionale, della presunzione di non colpevolezza.

Va subito precisato che l’atto normativo è rivolto solo alle autorità pubbliche che si trovano a confrontarsi con tale principio; non invece ai privati, in particolare non agli organi di informazione. Le voci più critiche hanno, dunque, affermato che questo decreto non riuscirà a sconfiggere il malcostume ben radicato nel nostro paese del “processo mediatico”.

In merito a questo provvedimento normativo, ricordiamo anche la pubblicazione in questa Rivista del Parere della Commissione Giustizia della Camera allo schema di decreto legislativo.

Venendo al merito del testo, il Decreto è composto da sei articoli.

L’art. 1 annuncia l’introduzione di disposizioni integrative-rafforzative “di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali” nei confronti delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale. Si nota dunque che il decreto non si applica alle persone giuridiche, indagate o imputate nel processo penale ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.

L’art. 2 stabilisce il “divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”. In caso di violazione di tale divieto, la norma prevede il diritto di rettifica in capo all’interessato, ferme restando le sanzioni penali e disciplinari e il risarcimento del danno.

L’art. 3 introduce una serie di modifiche al d. lgs. n. 106/2006 (riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero). In particolare, sono previste le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni relative ai procedimenti penali, che deve avvenire “esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa”. Stesse modalità di comunicazione delle notizie rilevanti sono previste nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del Procuratore.

Inoltre, la norma stabilisce le condizioni per la diffusione delle notizie, che è consentita solo “quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico” e “in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”.

L’art. 4 anzitutto introduce nel codice di procedura penale l’art. 115 bis, rubricato “Garanzia della presunzione di innocenza”. La norma impone all’autorità giudiziaria un duplice obbligo nella redazione dei provvedimenti in materia penale:

  • nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato” l’obbligo di non indicare l’indagato o l’imputato “come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”,
  • nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza” l’obbligo di limitare “i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento

Inoltre, la disposizione introduce modifiche:

  • in tema di riparazione per ingiusta detenzione, all’ 314 c.p.p., stabilendo che l’esercizio del diritto al silenzio ex art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p. non incide sul diritto alla riparazione;
  • in tema di obbligo del segreto investigativo, all’ 329 c.p.p., stabilendo che la deroga al divieto di pubblicazione degli atti operi solo quando sia strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini;
  • in tema di partecipazione dell’imputato all’udienza, all’ 474 c.p.p., introducendo il nuovo comma 1 bis, che garantisce in ogni caso il diritto “il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili”.

Infine, l’art. 5 regola le modalità di raccolta, analisi e trasmissione alla Commissione Europea dei dati statistici previsti dall’art. 11 della Direttiva e l’art. 6 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento entrerà in vigore in data 14 dicembre 2021.

Redazione Giurisprudenza Penale

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