ARTICOLIIN PRIMO PIANO

L’ordinanza di revoca della custodia cautelare in carcere disposta nel procedimento per la morte di Niccolò Ciatti

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Corte di Assise di Roma, Ordinanza, 22 dicembre 2021

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, l’ordinanza con cui la Corte di Assise di Roma ha disposto la revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno degli imputati nel procedimento per la morte di Niccolò Ciatti, avvenuta nel 2017 a Lloret de Mar.

In punto di diritto, la Corte ha accolto la richiesta della difesa evidenziando come «la misura della custodia cautelare non potesse essere emessa mancando la condizione di procedibilità di cui all’art. 10 c.p. relativa alla presenza dello straniero nel territorio dello stato, atteso che l’imputato, al momento dell’emissione dell’ordinanza, non si trovava in Italia».

Art. 10 – Delitto comune dello straniero all’estero. 
Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

Nell’interpretare l’art. 10 c.p. nel senso che la presenza dello straniero nel territorio dello Stato sia una condizione di procedibilità – e non una condizione di punibilità estrinseca (come sostenuto dal Pubblico Ministero) – i giudici della Corte di Assise si sono richiamati all’orientamento giurisprudenziale secondo cui «nel caso di delitti commessi all’estero da uno straniero in danno di un cittadino italiano, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall’art. 10 c.p. per la loro perseguibilità in Italia, costituisce condizione di procedibilità la cui sussistenza è richiesta anche ai fini dell’applicazione di misure cautelari da adottarsi nella fase delle indagini preliminari» (v. Cassazione penale, Sez. I, 11/07/2003, n. 41333 in Cass. pen., 2004, 1932).

L’interpretazione proposta dal Pubblico Ministero (secondo cui solo la richiesta del Ministro sarebbe una condizione di procedibilità) – si legge nell’ordinanza – «non è condivisibile, dal momento che la locuzione “è punito” viene utilizzata, nell’art. 10 c.p., anche con riferimento alla richiesta del Ministro della Giustizia, pacificamente considerata, anche dallo stesso Pubblico Ministero, una condizione di procedibilità».

Nemmeno può essere invocato – conclude la Corte – il principio di obbligatorietà della azione penale, dal momento che accanto a tale principio «esiste quello, altrettanto invalicabile, di legalità, che richiede la necessaria verifica che ricorrano tutte le condizioni normative per il legittimo esercizio di quell’azione».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com