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La Cassazione sulla legittimità costituzionale della norma sulla improcedibilità del giudizio di legittimità introdotto dalla Riforma Cartabia.

Cass. pen., Sez. V, Sent. 10 gennaio 2022 (ud. 5 novembre 2021), n. 334
Presidente Sabeone, Relatore Pezzullo

In tema di improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344 bis c.p.p., inserito dalla riforma Cartabia (art. 2, comma 2, lett. a, legge 27 settembre 2021, n. 134), segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte di cassazione, Sezione quinta penale, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della suddetta legge, in relazione gli artt. 3 e 117 Cost. nella parte in cui, limitandone l’applicazione ai soli reati commessi dopo l’1 gennaio 2020, si pone in contrasto con il principio del “favor rei”, trattandosi di istituto avente natura processuale e, pertanto, soggetto al principio “tempus regit actum” ed essendo ragionevole la scelta del legislatore in quanto corrispondente ad una finalità compensativa e riequilibratice, non operando per i reati commessi antecedentemente al 1 gennaio 2020 la normativa di cui alla legge n. 3 del 2019, relativa alla sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado.

Sul punto ricordiamo il precedente conforme elaborato da Cass., Sez. VII, Ord. n. 43883/21.

Redazione Giurisprudenza Penale

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