Reati contro la P.A. (commessi dopo la cd. “spazzacorrotti”): sospendibile l’ordine di esecuzione emesso dal PM in presenza dell’attenuante ex art. 323-bis c.p.
in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 5 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (in funzione di giudice dell’esecuzione), 13 maggio 2022
Giudice dott. Roberto Crepaldi
Accogliendo l’incidente di esecuzione avverso l’ordine di carcerazione proposto dal condannato (anche) per il reato di corruzione aggravata, ma con il riconoscimento della speciale attenuante di cui all’art. 323 bis c.p., il Giudice per le indagini preliminari di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha inteso interpretare le norme in subiecta materia in senso costituzionalmente orientato.
La peculiare fattispecie processuale riguardava il caso di un condannato per reati vari, tra i quali risultava ricompresa la condotta di corruzione p. e p. dagli artt. 321, 319 e 319-bis c.p., attenuata per effetto della riconosciuta circostanza ex art. 323 bis co. 2°. c.p. dell’essersi “efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite…”.
Per come è noto, con l’intervento riformatore operato con la legge n°. 3 del 9.1.2019 (c.d. Spazzacorrotti), si è inteso allargare il catalogo delle condotte di reato previste dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, così includendo tra i casi di sostanziale esclusione all’accesso alle misure alternative in mancanza di collaborazione molti dei reati contro la pubblica amministrazione.
L’allargamento della black list, quale diretto effetto della politica carcerocentrica e del diritto penale no limits che hanno ispirato il legislatore nella citata novella, ha determinato quale automatica conseguenza prevista dall’art. 656 co. 9° lett. a) c.p.p. nel suo richiamo ai delitti di cui all’art. 4 bis o.p., che non potesse sospendersi l’ordine di carcerazione anche per i condannati per la gran parte dei reati contro la pubblica amministrazione. In questo modo, pur a fronte di condanne inferiori ad anni 4 di reclusione, i condannati per i reati contro la pubblica amministrazione ricompresi nell’elenco allargato di cui all’art. 4 bis c.p., devono – con l’irrevocabilità della sentenza – immediatamente andare in esecuzione pena.
Ma cosa accade per il peculiare caso in cui il condannato si sia visto riconoscere l’attenuante di cui all’art. 323 bis co. 2° c.p. nel giudizio di cognizione, posto che l’art. 4 bis o.p. consente invece l’accesso alle misure alternative “solo nei casi in cui tali detenuti o internati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58 ter della presente legge o a norma dell’art. 323 bis, secondo comma, del codice penale”?
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Massari, Reati contro la P.A. (commessi dopo la cd. “spazzacorrotti”): sospendibile l’ordine di esecuzione emesso dal PM in presenza dell’attenuante ex art. 323-bis c.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 5