ARTICOLIDIRITTO PENALE

Sulla qualifica di pubblici ufficiali in capo ai presidenti o ai direttori dei consorzi di bonifica

Cassazione Penale, Sez. VI, 27 luglio 2022 (ud. 4 maggio 2022), n. 29928
Presidente Criscuolo, Relatore Ricciarelli

Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla attribuzione della qualifica di pubblici ufficiali in capo ai presidenti o ai direttori dei consorzi di bonifica.

I giudici di legittimità hanno ricordato come l’organo apicale del consorzio, in particolare il presidente, «svolga una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico per il perseguimento di interessi pubblici, non rilevando a tal fine la distinzione tra attività ordinarie e attività svolte in regime di delega pubblica, e neppure la circostanza che i rapporti di lavoro siano soggetti a regime privatistico».

Se, da un lato, «non è decisivo in senso contrario, con riguardo allo specifico microsistema dei consorzi di bonifica e alle caratteristiche del loro finanziamento, che sia stata esclusa con riguardo ai direttori la giurisdizione contabile in materia di verificazione dei conti consuntivi, nella ritenuta assenza del maneggio di fondi riconducibili ad una pubblica amministrazione», dall’altro, «è invece significativo che i consorzi di bonifica siano stati ricondotti dalla Corte costituzionale nell’alveo degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, degli enti amministrativi dipendenti dalla regione e che ai contributi imposti per le spese relative all’attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti sia stata riconosciuta natura tributaria e non di canone o tariffa, seppur correlati al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica»

Tali elementi – conclude la Corte – «sono stati costantemente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità per ravvisare in capo ai presidenti o ai direttori dei consorzi la veste pubblicistica di pubblici ufficiali, essendosi al riguardo posto in evidenza lo svolgimento di attività volta al perseguimento di pubblici interessi e regolata da norme di diritto pubblico, a fronte della quale l’organo apicale concorre alla formazione e alla manifestazione della volontà dell’ente, in linea con quanto previsto dall’art. 357 cod. pen. ai fini della qualificazione soggettiva di pubblico ufficiale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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