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Note in tema di intestazione fittizia ex art. 26 D. Lgs. n. 159/2011

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 9 – ISSN 2499-846X

di Roberto Cilona e Livio Gucciardo

L’art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rubricato «Intestazione fittizia», consente di procedere all’esecuzione della confisca di prevenzione dichiarando la fittizietà degli atti di intestazione o trasferimento a terzi, eludendo la necessità di esperire altre e più complesse azioni, come la revocatoria o l’azione di simulazione.

Tale disposizione ha lo scopo di contrastare gli accordi diretti al trasferimento fittizio di beni, richiamando il rimedio civilistico della nullità, così da permettere di recuperare, mediante la declaratoria di nullità, i beni frutto di negozi giuridici simulati.

La norma, di evidente rilevanza sostanziale, pone tuttavia numerosi interrogativi sul piano applicativo. Recenti pronunce, oggetto di disamina nel presente lavoro, risolvono molti dei nodi emersi sin dall’entrata in vigore della disposizione, introdotta nell’ordinamento dall’art. 10, lett. d), n. 4, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92.

Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Cilona – L. Gucciardo, Note in tema di intestazione fittizia ex art. 26 D. Lgs. n. 159/2011, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 9