La rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza di assoluzione ai soli effetti civili: un obbligo ancora attuale?
in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 10 – ISSN 2499-846X
Se si ha la pazienza di scorrere le sentenze depositate negli ultimi tempi dalla Cassazione, aventi ad oggetto la decisione su ricorsi avverso sentenze di appello che ribaltano il “verdetto” assolutorio del primo grado ai soli effetti civili, si vedrà che numerosi sono gli annullamenti per la violazione della regola, di matrice oramai meramente giurisprudenziale per quanto riguarda questo tipo di giudizi, dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, diversamente valutata dal giudice di secondo grado rispetto a quello di prime cure.
Peraltro, con la conseguenza, affermata in uno degli ultimi arresti in materia delle Sezioni Unite, che l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p..
Quanto questa regola sia ancora attuale dopo alcuni interventi giurisprudenziali, sia costituzionali che convenzionali, e nella prospettiva de iure condendo, è il quesito cui queste brevi note intendono fornire risposta.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Biondi, La rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza di assoluzione ai soli effetti civili: un obbligo ancora attuale?, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 10