Emissione di fatture per operazioni inesistenti, pagamento del debito tributario e accesso al patteggiamento: una sentenza (favorevole) del Tribunale di Perugia
Tribunale di Perugia, 16 dicembre 2022, n. 2286
Giudice dott. Loschi
Segnaliamo, in tema di reati tributari e patteggiamento, la pronuncia con cui il Tribunale di Perugia ha affrontato il tema della inoperatività della preclusione contenuta nell’art. 13-bis c. 2 d. Lgs. 74/2000 (relativa al pagamento integrale del debito tributario) in relazione al delitto previsto dall’art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
Art. 13-bis d. lgs. 74/2000 1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. 2. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2. 3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. |
Dopo aver ricordato il contrasto giurisprudenziale tra l’orientamento favorevole alla applicabilità del limite al patteggiamento anche al reato in esame (v. Cass. Pen. 25656/2022) e quello contrario (Cass. Pen. 1582/2021), il Tribunale ha aderito al secondo , ribadendo come l’operatività della preclusione di cui all’art. 13-bis comma 2 «presupponga ontologicamente la commissione di una condotta delittuosa suscettibile di determinare un debito tributario non già nei confronti del quisque de populo, bensì proprio nei riguardi dello specifico autore della fattispecie di reato, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata non è applicabile in relazione ai reati, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un’evasione di imposta».
Del resto – si osserva nella sentenza – una volta ammessa la praticabilità del patteggiamento in relazione al delitto di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000, «risulterebbe a dir poco irragionevole l’asserita preclusione in relazione a quello di cui all’art. 8, il quale dipinge, con ogni evidenza, una fattispecie prodromica, funzionale e in qualche misura servente rispetto all’evasione fiscale vera e propria compiuta, con oggettivo pregiudizio per l’Erario, da colui il quale abbia concretamente ad utilizzare le fatture o i documenti per operazioni inesistenti precedente emessi».
Il tribunale ha concluso osservando come «la possibilità per il giudice, attraverso lo strumento dell’interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) conforme al dettato legislativo di rango primario, consenta di scongiurare la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, altrimenti necessitata laddove si ritenesse che l’indirizzo espresso dall’orientamento prima citato costituisca a tutti gli effetti principio di diritto consolidato».