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Processo Juventus (cd. inchiesta “Prisma”): l’ordinanza con cui il GUP del Tribunale di Torino ha rimesso alla Cassazione la questione sulla competenza territoriale ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p.

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza, 10 maggio 2023
Giudice dott. Marco Picco

Segnaliamo, con riferimento al procedimento che vede coinvolta la società Juventus F.C. ed alcuni suoi dirigenti (cd. inchiesta “Prisma”), l’ordinanza con cui il GUP del Tribunale di Torino, ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p. – disposizione rubricata “Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio” e introdotta dalla cd. riforma Cartabia – ha rimesso alla Cassazione la questione sulla competenza territoriale.

Nell’ordinanza, dopo un riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali in tema di competenza territoriale per il reato di aggiotaggio informativo, si evidenzia come, «la riforma Cartabia abbia introdotto un giudizio incidentale per la definizione della questione della competenza territoriale: una fase incidentale, che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale, per la soluzione della questione stessa, consentendo al Giudice di merito – sia che valuti di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata, sia che rilevi d’ufficio la propria incompetenza – di investire senza ritardo la Corte di Cassazione».

A differenza della disciplina sul confitto – si legge nell’ordinanza – «l’art. 24-bis c.p.p. prevede la possibilità, e non l’obbligo, di rimettere la questione alla Suprema Corte: in proposito, nella relazione finale della Commissione Lattanzi, si è ravvisata l’opportunità di “responsabilizzare il Giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione della competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà“, in moda da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione dell’eccezione».

Redazione Giurisprudenza Penale

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