ARTICOLIDIRITTO PENALE

Risponde di riciclaggio chi mette a disposizione il proprio conto corrente per farvi transitare il denaro ricavato, da altri, come profitto di frode informatica

Cassazione Penale, Sez. II, 6 luglio 2023 (ud. 8 marzo 2023), n. 29346
Presidente Di Paola, Relatore Saraco

In tema di riciclaggio, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui integra il delitto la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari.

Nel caso di specie – si legge nella sentenza – “dalle imputazioni emerge che l’autore della frode informatica aveva già conseguito il profitto, con la percezione fraudolenta delle somme di denaro corrisposte dalle vittime di quel reato (percezione delle somme che segna il momento perfezionativo del reato, con il conseguimento dell’ingiusto profitto)“.

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, “gli autori dei delitti presupposti avevano autonomamente conseguito il profitto del loro reato, così che la successiva operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati è una condotta oggettivamente ulteriore e successiva, idonea a configurare il reato di riciclaggio, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, così come impone, in generale, la clausola di riserva prevista dall’art. 648 bis cod. pen.; ka loro condotta si colloca, invece, in un momento successivo, quando sorge l’esigenza di “ripulire” il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa del medesimo; con una condotta, dunque, esattamente inquadrabile in una delle tipiche ipotesi previste dall’art. 648 bis cod. pen.“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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