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La delega di funzioni tributarie: l’irragionevole presunzione di non delegabilità degli adempimenti fiscali secondo la giurisprudenza penale

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 7-8 – ISSN 2499-846X

La delega di funzioni è una misura idonea a conferire all’organizzazione di un’attività complessa un determinato assetto, oltre ad essere suscettibile di valutazione nel processo penale per fatti imputabili a soggetti che rivestono ruoli di garanzia, di vertice o subordinati.

Ci sono due momenti distinti in cui il fenomeno emerge nella sua interezza: il primo è nella fase genetica, dove il vertice dell’impresa acquisisce la consapevolezza del ruolo di garanzia che si trova ad assumere in relazione ai beni giuridici da presidiare; il secondo è di natura critica e si presenta allorquando il contraddittorio del processo penale è chiamato a sindacare l’efficacia delle misure organizzative, gestionali e di controllo, adottate dal vertice ai fini dell’imputabilità del reato contestato.

La regolamentazione della delega di funzioni trae origine dalla prassi giurisprudenziale che, nei decenni precedenti, si è trovata a valutare la rilevanza penale degli strumenti negoziali di distribuzione di funzioni e responsabilità. Nondimeno la tipizzazione del fenomeno è avvenuta nel settore della prevenzione antinfortunistica e il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rimane l’unica fonte legale dell’istituto, anche se è pacificamente accolta – sebbene l’assenza di previsioni extra-penali in merito – l’efficacia liberatoria della delega di funzioni ambientali.

Al contrario, la giurisprudenza di legittimità, senza troppe perplessità sul punto, è solita rifarsi nelle proprie pronunce al preconcetto per cui la delega non è uno strumento idoneo a distribuire gli obblighi tributari con efficacia liberatoria, attesa la natura di atti personalissimi di quest’ultimi.

Ciononostante, dalla lettura sistematica del quadro normativo amministrativo, in uno all’esegesi della normativa penal-tributaria, emergono non poche perplessità circa l’asserita assoluta impossibilità di creazione di nuove posizioni di garanzia in virtù di atti negoziali, soprattutto ove diretti alla migliore efficienza del funzionamento della macchina imprenditoriale.

Invero, si anticipa senza timore di smentita che l’obiettivo primo della previsione di un sistema di deleghe che regoli il funzionamento dell’impresa è proprio quello di garantirne l’efficienza, in quanto un’impresa ben organizzata non solo otterrà più profitti, ma ottempererà in maniera più efficiente agli obblighi giuridici imposti dal legislatore anche per presidiare interessi collettivi.

Pertanto, se è delegabile il presidio dei beni salute e vita (di terzi e lavoratori), non si comprende perché non possa, sulla base di considerazioni aprioristiche, delegarsi la tutela degli interessi dell’Amministrazione Finanziaria.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Rochira, La delega di funzioni tributarie: l’irragionevole presunzione di non delegabilità degli adempimenti fiscali secondo la giurisprudenza penale, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 7-8