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Rito abbreviato: riduzione di un sesto della pena inflitta anche nel caso di rinuncia all’appello

Tribunale di Bologna in funzione di giudice dell’esecuzione, 21 giugno 2023
Giudice dott. Mirko Stifano

In tema di rito abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia (art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.), segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’ esecuzione, ha applicato la riduzione di un sesto della pena inflitta a seguito di rinuncia all’appello.

Dopo aver evidenziato che «l’stante aveva originariamente proposto appello contro la sentenza di condanna, per poi rinunciare al mezzo di impugnazione decorsi 14 giorni dall’ entrata in vigore della novella», nel provvedimento si afferma che «la modifica normativa ha l’evidente e dichiarato scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado, cosi da non dare luogo alla fase delle impugnazioni».

Al pari della mancata impugnazione – si legge nell’ordinanza – «la rinuncia al mezzo di gravame realizza immediatamente la medesima finalità, ossia quello della deflazione processuale mediante l’arresto del processo al primo grado di giudizio».

Il Tribunale osserva come «la giurisprudenza, anche di legittimità, che si e già pronunciata sulla nuova diminuente, non ha affatto escluso tale conclusione, pronunciandosi sui diversi casi della richiesta di restituzione nel termine per rinunciare all’appello a fronte di un processo già pendente in Cassazione  o della richiesta di restituzione nel termine per accedere al rito abbreviato formulata a dibattimento già aperto in un giudizio ordinaria: in tali casi la richiesta è stata condivisibilmente respinta perché la pendenza in Cassazione, in un caso, e l’inizio dell’istruttoria dibattimentale, negli altri due casi, avevano già frustrato l’esigenza deflattiva».

In conclusione, «la nuova più favorevole disciplina ben può dunque essere fatta valere, come nel caso oggetto dell’istanza, dall’imputato appellante avverso una sentenza di condanna di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato che intenda ottenere quel beneficia rinunciando all’impugnazione avanzata prima della entrata in vigore del d.lgs. 150/22, perche in questo caso si realizza l’effettiva ratio della norma, ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il trattamento premiale all’ imputato, ratio che verrebbe altrimenti frustrata dall’interpretazione opposta, che disincentiverebbe la rinuncia al mezzo di gravame».

Redazione Giurisprudenza Penale

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