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Rito abbreviato, mancata impugnazione e riduzione di un sesto della pena (a seguito della riforma Cartabia): il Tribunale di Latina ammette la rimessione in termini

Tribunale di Latina in composizione monocratica, Ordinanza, 6 febbraio 2023
Giudice dott. Paolo Romano

Segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui il Tribunale di Latina ha accolto la richiesta di restituzione nel termine per chiedere il giudizio abbreviato in virtù dell’introduzione, ad opera della cd. “riforma Cartabia”, del comma 2 bis all’interno dell’art. 442 c.p.p. (secondo il quale “quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione“).

Il giudice – uniformandosi sul punto ad una recente ordinanza del Tribunale di Perugia – ha accolto l’eccezione difensiva, “risultando indubbia la valenza sostanziale della disciplina premiale introdotta dalla cd. “riforma Cartabia”, in caso di mancata proposizione dell’impugnazione, atteso che il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, ha ricadute sostanziali e quindi deve essere soggetto alla disciplina dell’art. 2 c.p., che impone l’applicazione retroattiva della legge sopravvenuta più favorevole al reo” evidenziando, al tempo stesso, come, qualora non si consentisse all’imputato di essere rimesso in termini, “quest’ultimo vedrebbe definitivamente precluso l’accesso alla ulteriore riduzione di pena prevista dall’art. 442 comma 2 bis c.p.p.“.

Sul medesimo tema, segnaliamo che altre due recenti ordinanze – una del Tribunale di Milano ed una del Tribunale di Vasto – hanno invece escluso la rimessione in termini dell’imputato per la richiesta di accesso al rito abbreviato.

Redazione Giurisprudenza Penale

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