ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Sulla attualità delle esigenze cautelari qualora all’indagato vengano revocati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da parte del Cda

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 luglio 2023 (ud. 30 marzo 2023), n. 29932
Presidente Fidelbo, Relatore D’Arcangelo

Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la sesta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla valutazione in tema di attualità delle esigenze cautelari qualora all’indagato – accusato di corruzione – vengano successivamente revocati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da parte del Cda.

Ad avviso del Tribunale del riesame, «la circostanza che l’indagato non abbia più poteri e sia privo di cariche all’interno della società non incide sulle esigenze cautelari, potendo lo stesso avvalersi delle conoscenze maturate in ambito sanitario per perpetrare analoghe condotte anche tramite terze persone».

La Corte di legittimità ha annullato la decisione senza rinvio – con immediata cessazione degli arresti domiciliari – perché se, da un lato, «la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di ulteriori delitti non è impedita dal fatto che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione nell’esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa», dall’altro, «tale valutazione richiede la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l’agente, svolgendo una diversa attività, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe».

L’annullamento deriva dal fatto che Il Tribunale del riesame ha ravvisato l’attualità del pericolo di recidiva sulla base di rilievi «meramente congetturali e astratti», senza confrontarsi con la «decisiva circostanza di fatto costituita dall’intervenuto mutamento della situazione lavorativa dell’indagato a seguito delle delibere societarie che lo hanno esautorato da ogni potere in senso alla società nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione».

Redazione Giurisprudenza Penale

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