ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

Pornografia minorile: sollevata questione di legittimità costituzionale per l’assenza di una attenuante per i casi di minore gravità

Tribunale di Bologna, Sez. II, Ordinanza, 15 settembre 2023
Presidente dott. Pier Luigi Di Bari, Estensore dott.ssa Simona Siena

In tema di pornografia minorile, segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 27, comma 1 e 3, della Costituzione, questione di  legittimità costituzionale dell’art. 600-ter c.p. c. 1 n. 1 nella parte in cui non prevede l’attenuante del caso di minore gravità.

Il trattamento sanzionatorio – si legge nell’ordinanza – “appare irragionevole e la sua eccessiva severità è incapace ad adattarsi alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale, impedendo così al giudice di adeguare la sanzione al caso concreto, mitigando la risposta punitiva, assai severa, in presenza di elementi oggettivi – relativi a mezzi, modalità esecutive, grado di compressione della dignità e del corretto sviluppo sessuale della vittima, condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima anche in relazione all’età, occasionalità o reiterazione delle condotte c consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici – indicatori di una minore gravità del fatto“.

L’irrazionalità della carenza normativa – prosegue il Tribunale di Bologna – “emerge poi dal confronto con le omogenee (dunque idonee alla comparazione) ipotesi delittuose di cui all’art. 609-bis e 609-quater c.p. che  prevedono, rispettivamente al comma 3 per il «reato di violenza sessuale» e al comma 6 per il reato di «atti sessuali con minorenne», la specifica diminuente, in misura non eccedente i due terzi, nei «casi di minore gravit໓.

Sotto il secondo profilo, “la norma viola i  principi  di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa, dal momento che la sproporzione derivante dall’omissione censurata, da un lato, ostacola l’individualizzazione della pena e, dall’altro, ne svilisce la funzione rieducativa posto che una pena sproporzionata rischia di venire percepita dal condannato come ingiusta“.

In conclusione, ad avviso del Tribunale “il minimo edittale del reato è talmente rigoroso da non poter essere ricondotto a legittimità costituzionale se non attraverso l’operatività di un’ulteriore, specifica, attenuante che consenta la riduzione della pena nei casi di minore gravità“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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