ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Sull’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio

Cassazione Penale, Sez. II, 16 novembre 2023 (ud. 4 ottobre 2023), n. 46130
Presidente Rago, Relatore Pellegrino

Segnaliamo, in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, la pronuncia con cui la seconda sezione penale ha affermato che “ciò che deve essere spiegato dall’Autorità giudiziaria procedente è l’astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria“.

Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, “ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera “postulazione” della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato“. In altri termini, “l’Autorità Giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare“.

Qualsiasi sia l’indirizzo giurisprudenziale che si intenda recepire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del “fumus delicti” – si legge nella sentenza – “non vi è dubbio che un’ipotesi astratta di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato”.

Ciò premesso, “nel caso di specie il sequestro ed il decreto di perquisizione sono obiettivamente silenti in ordine alla descrizione fattuale, seppur sommaria, della fattispecie per cui si procede, non potendo ritenersi sufficiente il richiamo, obiettivamente generico, agli artt. 474 e 648 cod. pen. ed al fatto che le indagini svolte rendono plausibile che i beni sequestrati, cose pertinenti ai reati sequestrati siano legati da vincolo di pertinenzialità con l’attività illecita e rispondano alla esigenza probatoria di collegare l’indagato con le attività illecite indicate di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.“.

Tale carenza motivazionale – prosegue il collegio – “attribuisce al mezzo di ricerca della prova una finalità meramente esplorativa; al di là del riferimento agli articoli del codice penale che si assume essere stati violati, non è stato indicato, nemmeno sommariamente: 1) quale sarebbero in concreto i reati che si attribuiscono all’indagato; 2) in cosa sarebbe consistita la condotta e su quali beni sarebbe caduto il sequestro; 3) quali sarebbero in concreto le coordinate spazio – temporali in cui il reato o i reati in questione sarebbero stati compiuti“.

In conclusione, “pur nella consapevolezza della esistenza di pronunce difformi nella giurisprudenza di legittimità – le quali ritengono, in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, necessaria, ma anche sufficiente, per consentire l’esercizio del diritto di difesa, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto – ritiene il Collegio che l‘obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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