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Processo Regeni: l’ordinanza con cui la Corte di Assise di Roma si è pronunciata sulla acquisibilità della relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta

Corte di Assise di Roma, Sez. I, Ordinanza, 16 aprile 2024
Presidente dott.ssa Paola Roja, Giudice dott.ssa Paola Della Vecchia

Segnaliamo, con riferimento al processo Regeni, l’ordinanza con cui la Corte di Assise di Roma si è pronunciata sulla questione relativa alla acquisibilità – quale documento – della relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta.

La Corte esordisce osservando come «il punto di avvio dell’analisi, tratto dalla giurisprudenza costituzionale, sia che le Commissioni Parlamentari d’inchiesta, previste dall’art. 82 Cost., sono espressione di un potere che si identifica con quello istituzionale e primario delle assemblee legislative, posto che l’inchiesta, cui inerisce l’attività delle anzidette Commissioni, consiste nella esplicazione di un’attività informativa e propedeutica all’esercizio della legislazione, risolvendosi in un mezzo diretto a porre la Camera in condizione di verificare la opportunità di far luogo ad una determinata produzione normativa».

I risultati delle Commissioni Parlamentari «non tendono a produrre alcuna modificazione giuridica (tipica invece degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta».

Ciò premesso, nella presente vicenda – si legge nell’ordinanza – «l’oggetto dell’approfondimento della Commissione era non solo l’indagine sulle responsabilità del sequestro, della tortura e dell’uccisione di Giulio Regeni, ma pure l’indicazione di soluzioni atte ad “incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerco all’estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumità”».

L’elaborato conclusivo – prodotto della raccolta di documentazione, di audizioni di persone informate, di elaborazione autonoma di atti giurisdizionali in senso stretto, frutto del rapporto di leale cooperazione con la stessa A.G. – «ben può essere ascritto alla nozione di “documento” ai sensi dell’art. 234 c.p.p.: ad intendersi tutto ciò che rappresenta “fatti, persone o cose mediante la/olografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”, laddove la relazione non è altro che la documentazione scritta dell’indagine parlamentare».

Quel che è essenziale per la qualificazione della prova documentale – prosegue la Corte di Assise – «è che abbia avuto una genesi strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto alla vicenda processuale e si sia formata fuori dal suo ambito – nel quale deve essere introdotta per acquistare rilevanza – non potendo evidentemente trattarsi della riproduzione meccanica di atti processuali».

Diversa è la conclusione – si conclude – «per i soli contenuti delle audizioni di soggetti di cui è previsto l’esame dibattimentale, dovendosi in tal caso dare prevalenza alle regole che presiedono l’assunzione della prova in contraddittorio, oltre alla certa esclusione dell’utilizzo di quanto “testimoniato” dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma auditi dalla Commissione, in sé incompatibile con la stessa struttura dell’accertamento giurisdizionale e con la loro qualità di parti del presente processo».

Redazione Giurisprudenza Penale

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