ARTICOLIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

Una sentenza della Corte di Appello di Milano in tema di reati ambientali e responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001

Corte di Appello di Milano, Sez, IV, 3 aprile 2024 (ud. 25 marzo 2024), n. 2048
Presidente dott.ssa Fagnoni, Giudice Estensore dott.ssa Centonze

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano si è pronunciata nell’ambito di una vicenda riguardante la responsabilità “da reato” degli enti in materia ambientale (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001).

Il processo vedeva la condanna in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, della persona fisica e della società (s.r.l. unipersonale) in relazione al reato presupposto dell’art. 258, comma 4, secondo periodo d.lgs. 152/2006 (punito con rinvio quoad poenam ai sensi dell’art. 483 c.p.) per la predisposizione di formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) asseritamente falsi, attestanti il regolare smaltimento degli stessi, così riqualificata l’originaria imputazione per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) contestata nell’ambito di una più ampia vicenda di corruzione legata all’affidamento di appalti pubblici.

La pronuncia si segnala per diversi profili di particolare interesse in chiave “231” – compendiati nell’atto di impugnazione, seppur non tutti esaminati dalla Corte – e in particolare:

  1. l’esatta ricostruzione della tipicità del reato – punito dall’art. 258, comma 4, secondo periodo d.lgs. 152/2006 e richiamato nel “catalogo” dell’art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – relativo alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (quanto a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti)) e al loro utilizzo durante il trasporto dei rifiuti;
  2. la rilevanza penale, in via diretta ai sensi dell’art. 483 c.p., delle falsità nei formulari di identificazione dei rifiuti;
  3. la definizione del campo soggettivo di applicazione della responsabilità “da reato” degli enti, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 231/2001, con riferimento alle società a responsabilità limitata unipersonali con socio persona fisica (per cui v. già, in questa Rivista, G. Morgese, SRL unipersonali e 231: un connubio non sempre possibile, nonché la pronuncia di Cassazione Penale, Sez. VI, 6 dicembre 2021 (ud. 16 febbraio 2021), n. 45100) e il rischio di violazione della garanzia del ne bis in idem sostanziale tra persona fisica ed ente;
  4. il principio di legalità in materia di responsabilità “da reato” degli enti, previsto dall’art. 2 d.lgs. 231/2001, in relazione alle condotte di falsità nei formulari di identificazione dei rifiuti;
  5. la disciplina sulla successione di leggi nel tempo, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 231/2001, e la conseguente abolitio dell’illecito amministrativo contestato all’ente, con riferimento alle modifiche normative introdotte (con il d.lgs. 116/2020) all’interno dell’art. 258, comma 4 d.lgs. 152/2006 (il cui secondo periodo, formalmente richiamato dall’art. 25-undecies d.lgs. 231/2001, oggi punisce la diversa fattispecie di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recanti dati incompleti o inesatti), nell’ambito di una vicenda che, tra l’altro, si poneva proprio a cavallo tra vecchio regime normativo e ius superveniens;
  6. il principio di necessaria specificazione del capo di incolpazione a carico dell’ente, con riferimento al profilo della “colpa di organizzazione”, costituente a tutti gli effetti elemento costitutivo dell’illecito “231”, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata a seguito, tra le altre, delle pronunce di Cass., sez. IV, 8 gennaio 2021, ud. 8 gennaio 2021 (dep. 6 settembre 2021), n. 32899, sul disastro di Viareggio; nonchè Cass., sez. VI, ud. 11 novembre 2021 (dep. 15 giugno 2022, n. 23401, c.d. Impregilo-bis), e la relativa ripartizione dell’onere probatorio tra accusa e difesa (pur in assenza di un modello organizzativo adottato dall’ente ante factum).

Come anticipato, la Corte milanese non ha esaminato tutte le censure difensive formulate nell’atto di appello, avendo ritenuto assorbente, ai fini della sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, l’impossibilità di sussumere la condotta di predisposizione di formulari falsi nel paradigma dell’art. 258, comma 4, secondo periodo d.lgs. 152/2006 e, per l’effetto, l’impossibilità – stante il principio di legalità dettato dall’art. 2 d.lgs. 231/2001 – di contestare una responsabilità dell’ente per tale reato presupposto (da ritenere oggi riferita, a seguito delle accennate modifiche normative sopravvenute, alla diversa fattispecie di trasporto di rifiuti pericolosi con formulario mancante o recante false o inesatte indicazioni).

Redazione Giurisprudenza Penale

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