Responsabilità degli enti: sull’operatività del principio di estensione dell’impugnazione nel caso in cui l’ente non abbia appellato la sentenza di secondo grado
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Cassazione Penale, Sez. IV, 29 marzo 2021 (ud. 15 dicembre 2020), n. 11688
Presidente Izzo, Relatore Dovere
In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’operatività del principio di estensione dell’impugnazione nel caso in cui l’ente non abbia appellato la sentenza di secondo grado.
Partendo dal presupposto tale per cui il principio di autonomia della posizione dell’ente rispetto a quella persona fisica, sebbene di carattere sostanziale, “si riflette sul diritto di impugnazione (riconosciuto autonomamente all’uno e all’altra)“, i giudici di legittimità hanno applicato alla persona giuridica il principio di diritto – più volte applicato alla persona fisica – secondo cui “l’art. 587 c. 1 c.p.p. – che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato giovandosi della impugnazione di quest’ultimo – non attribuisce all’imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione nell’ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall’imputato ritualmente appellante“.
L’effetto estensivo dell’impugnazione – hanno chiarito i giudici di legittimità – “tende, infatti, semplicemente ad assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione“.
Ne consegue – conclude la pronuncia – che “l’ente che non abbia proposto appello avverso la sentenza di condanna non può giovarsi dell’impugnazione proposta dall’imputato, essendo le due impugnazioni tra di loro indipendenti“.