Buona la prima sull’interrogatorio preventivo
in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. II, 11 febbraio 2025 (ud. 9 gennaio 2025), n. 5548
Presidente Verga, Relatore Leopizzi
Una delle prime sentenze della Corte di cassazione del 2025 ha interessato il “nuovo” istituto dell’interrogatorio (cautelare) preventivo introdotto dalla “riforma Nordio”.
A voler sintetizzare i contenuti della decisione in commento, due i principi di diritto ricavabili dalla lettura della stessa:
a) qualora il giudice per le indagini preliminari sia già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministero, non è tenuto a procedere (comunque) all’interrogatorio preventivo;
b) il Tribunale del riesame, conservando la propria natura di strumento a devoluzione totale, può dichiarare nulla la ordinanza cautelare emessa dal GIP procedente allorquando riscontri la insussistenza di un presupposto ostativo allo svolgimento dell’atto (nella specie il pericolo di fuga).
E sono proprio i passaggi dedicati alla funzione del Tribunale attivato ai sensi dell’art. 309 cpp a rendere particolarmente interessante la presa di posizione dei giudici di legittimità.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Griffo, Buona la prima sull’interrogatorio preventivo, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3