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Segnaliamo ai lettori, in tema di corruzione, la sentenza con cui la sesta sezione penale si è pronunciata sulla configurabilità del reato nel caso di irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto.
Benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato – si legge nella sentenza – “l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall’art. 318 c.p.“.
In altre parole, “la verifica della corrispettività si impone come elemento discretivo tra le condotte penalmente rilevanti e quelle che possono assumere mero rilievo disciplinare“.
La Corte osserva che “con riguardo al profilo disciplinare, in base alla disciplina fissata dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è innegabile che la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa – cui sia interessato il privato – non possa mai essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico”.
Tuttavia – prosegue il collegio – “se tali donativi, pur di modico valore, integrano certamente l’illecito disciplinare allorché siano avvenuti in coincidenza temporale con l’esercizio della funzione, per integrare, invece, il reato di cui all’art. 318 c.p. non basta la sola correlazione temporale, ma è richiesto che le condotte del pubblico dipendente e del privato si inseriscano in un rapporto sinallagmatico fra parti contrapposte, poiché la corrispettività “funzionale” di ciascuna di esse resta un elemento necessario per l’integrazione del reato di corruzione, tanto di quella propria che di quella impropria“.
Ebbene, “ai fini dell’accertamento del nesso di corrispettività – allorché si tratti di donativi di modico valore – il requisito della proporzionalità assume una maggiore pregnanza sul piano probatorio, rispetto a quei casi in cui la dazione o l’offerta di utilità da parte del privato, per la loro consistenza economica valutata in assoluto e non in proporzione all’entità del favore ricevuto, siano già di per sé tali da ricondursi certamente nell’ottica del mercimonio della funzione pubblica“.
In conclusione, è stato ribadito il principio secondo cui “non assume rilevanza penale la condotta del privato che manifesti con donativi di modesto valore il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico agente e, correlativamente, anche la condotta da parte del soggetto pubblico che ne accetti la corresponsione, al di fuori di una relazione di corrispettività con l’attività svolta, non assume rilevanza penale, fermo restando il carattere illecito di detto comportamento sotto il profilo disciplinare“.