I timori infondati per la separazione delle carriere
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 1 – ISSN 2499-846X
La discussione sulla legge di riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario è purtroppo scaduta ad una sterile campagna sul si o no alla separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero.
Ma la legge di riforma contiene tre grandi riforme: non solo la separazione delle carriere, ma una profonda modifica del C.S.M. e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.
Va preliminarmente chiarito che l’obiettivo della riforma non è accelerare i tempi del processo per renderli “ragionevoli” ( a tal fine sono in cantiere altri provvedimenti) ma quello, più alto, di renderlo “giusto”, cioè realizzare finalmente la terzietà del giudice e la parità tra le parti del processo, in attuazione dell’art. 111 Cost. Ai cittadini occorre perciò spiegare che l’obiettivo di questa riforma è quello di realizzare finalmente la terzietà del giudice e la parità tra le parti del processo, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione, per renderlo più “giusto” e quindi evitare i frequenti errori giudiziari. Sarebbe iniquo un processo celere ma “ingiusto”.
Dispiace, perciò, che la riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario sia stata trasformata in una battaglia tra Governo e magistratura. Eppure, i rapporti tra politica e giustizia sono chiari e sono scolpiti nella Costituzione: le leggi sono approvate dal Parlamento, che ne assume la responsabilità politica, e l’ “ordine giudiziario” deve limitarsi ad applicarle, salvo sollevare una questione di legittimità costituzionale, sulla quale deciderà la Corte costituzionale. Ma la Consulta ha già affermato, con la sentenza n. 37/2000, che la separazione delle carriere è costituzionalmente legittima perché la Costituzione “non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti”. Certo, tutti hanno libertà di opinione, compresi i magistrati, ma tale libertà dei singoli non può trasformarsi in un conflitto tra poteri dello Stato, come purtroppo è diventato, questo sì incostituzionale perché per il principio della divisione dei poteri il Parlamento legifera e l’ordine giudiziario amministra giustizia. E così come la magistratura rivendica giustamente autonomia e indipendenza dall’Esecutivo, allo stesso modo gli altri poteri dello Stato hanno diritto ad operare senza interferenze, anche se l’unico sbarramento che fu previsto dalla Costituzione, l’autorizzazione a procedere, fu improvvidamente eliminato dopo Tangentopoli.
Purtroppo, siamo di fronte all’Associazione Nazionale Magistrati , un’associazione privata, che ha istituito un comitato politico-elettorale per contrastare le legittime scelte del Parlamento, scendendo apertamente nell’agone politico, alla pari di una forza dell’opposizione e attuando così una vera e propria invasione di campo.
È opportuno, quindi, esaminare le critiche mosse alla proposta di separazione delle carriere per verificarne il fondamento.
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Filippi, I timori infondati per la separazione delle carriere, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 1







