Responsabilità degli enti, obbligatorietà dell’azione penale e rapporto tra misure cautelari applicabili alla persona fisica e alla società
Cassazione Penale, Sez. VI, 5 gennaio 2026 (ud. 2 dicembre 2025), n. 143
Presidente Giordano, Relatore Di Geronimo
Segnaliamo ai lettori, in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sentenza con cui la sesta sezione penale si è pronunciata in tema di obbligatorietà dell’azione penale e ricadute sul rapporto tra misure cautelari applicabili alla persona fisica e alla società.
Il Tribunale – si legge nella sentenza – “individua il rischio di reiterazione del reato con specifico riguardo all’operatività delle società, piuttosto che all’apporto fornito dai singoli imputati. Si tratta di una valutazione astrattamente corretta, nella misura in cui – seguendo l’ipotesi della sussistenza dell’associazione – individua nella perdurante operatività degli schermi societari lo strumento per la prosecuzione dell’attività illecita.
Rispetto a tale ipotesi, tuttavia, “risulta del tutto eccentrica l’adozione della misura interdittiva disposta nei confronti del soggetto che, formalmente, ha la legale rappresentanza dell’ente e funge da prestanome del reale dominus. Se il rischio di reiterazione dei reati è diretta conseguenza della perdurante attività della società, l’unica misura idonea e proporzionalmente giustificata è da individuarsi nella misura interdittiva nei confronti dell’ente e non già del fittizio amministratore che, per definizione, può essere agevolmente sostituito“.
La Corte ricorda come “la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non sia discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non suscettibile di applicazione discrezionale“.
In conclusione, deve affermarsi il principio per cui “il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità“.
Tale principio – prosegue il collegio – “ha dirette ricadute sul delicato tema dei rapporti tra le misure cautelari applicabili alla persona fisica, autore del reato presupposto, e quelle previste nei confronti dell’ente“.
In linea generale, “il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, comportando che la misura applicata deve essere quella più adatta a prevenire lo specifico rischio di reiterazione, sottoponendo il destinatario a limitazioni che devono essere contenute entro il limite di quelle strettamente necessarie“. I due principi “si integrano tra di loro e vanno a costituire le regole cui il giudice deve attenersi nell’applicazione della misura cautelare, valutando la specificità delle esigenze cautelari e l’effetto contenitivo che può derivarne, imponendo al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata“
Ne consegue che “ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente, quest’ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell’autore del reato presupposto“.
Deve, pertanto, affermarsi il principio in virtù del quale, “nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente“.
Né – si precisa – “il giudizio di adeguatezza può mutare a seconda della scelta compiuta dalla pubblica accusa di non attivarsi per perseguire l’illecito dell’ente e, conseguentemente, adottare le più idonee misure cautelari previste nei suoi confronti. L’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica“.
In conclusione, “deve ritenersi che, nel caso di specie, il periculum che la misura cautelare intendeva prevenire era diretta conseguenza non già dell’assunzione da parte dell’indagato di cariche direttive all’interno della società, bensì del fatto che la società in quanto tale continuava ad operare. Ne consegue che l’unica misura cautelare realmente idonea e adeguata a prevenire il rischio di reiterazione rappresentato dalla pubblica accusa era da individuarsi nella misura interdittiva applicabile in capo all’ente“.







