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Archiviazione del procedimento per violenza sessuale e configurabilità del reato di calunnia in capo alla denunciante

Cassazione Penale, Sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 4339
Presidente De Amicis, Relatrice Di Nicola Travaglini

Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Cassazione ha annullato, senza rinvio, la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania aveva condannato la ricorrente per calunnia per avere, secondo entrambi i giudici di merito, falsamente denunciato di essere stata molestata sessualmente.

Dopo aver ricordato come si sia in presenza “di un delitto che ruota intorno ad una tipologia di dolo diretto accertabile tramite la valorizzazione degli elementi fattuali in cui si articola il caso concreto e sintomatici sia della volontà e rappresentazione di una falsa incolpazione, sia della certezza dell’innocenza dell’incolpato“, la Corte osserva come sia in questo caso “necessario verificare se essi fossero sufficienti a configurare il delitto di calunnia, che consiste nell’incolpare taluno che si sa essere innocente di un reato investendone l’autorità giudiziaria, con la consapevole formulazione di una falsa accusa nei suoi confronti“.

Il reato di calunnia – si legge nella sentenza – “è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato tanto che anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell’eventuale processo a carico dell’incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell’accertamento della falsità o meno della notitia criminis, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l’incolpato“.

Ad avviso della Suprema Corte, il giudice di merito, “senza fornire alcuna menzione del complesso tema della modalità progressiva delle dichiarazioni della persona offesa di violenza sessuale – che sono solite emergere a seguito di percorsi faticosi di rivisitazione del trauma subito oltre che di accresciuto affidamento del dichiarante verso l’autorità giudiziaria – ha solo enfatizzato minimali differenze e precisazioni delle dichiarazioni di successive alla denuncia ritenendole apoditticamente espressive di falsità“.

Se, da un lato, “è senz’altro vero che la prova del dolo del reato di calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa di ipotizzata falsa denuncia, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, così da evidenziare la cosciente volontà di mendace accusa dell’agente nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato“, dall’altro, è anche vero che “il solo carattere mutevole delle dichiarazioni accusatorie o la loro progressione non ne dimostra di per sé la falsità, sicché quando la prova della colpevolezza si fondi esclusivamente su elementi di carattere logico (specificazione o parziale modifica delle accuse) o di segno negativo (come la mancanza di riscontri o riscontri espressivi di elementi diversi) non è possibile ritenere automaticamente formata la prova della volontà calunniatrice né, in particolare, della sicura falsità delle accuse“.

Peraltro, il principio della autonomia tra procedimento relativo al reato di calunnia e procedimento relativo al reato attribuito al calunniato – prosegue la Corte – “vale a maggior ragione con riferimento al decreto di archiviazione, che costituisce una mera decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini. Si tratta di un provvedimento che non attesta affatto l’insussistenza del reato contestato, ma soltanto che la notizia di reato è infondata e non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa, secondo la regola di giudizio indicata dall’art. 125 disp. atto cod. proc. pen.”.

Ciò premesso, “il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, espressivo di un vero e proprio errore di prospettiva logico-giuridica, è nell’avere ritenuto che l’infondatezza della denuncia per violenza sessuale presentata dalla persona offesa, sempre confermata nelle sue successive audizioni, determinasse automaticamente la sua responsabilità per calunnia sia per la mancanza di riscontri all’esito delle indagini (assenza di testimoni, smentita del teste de reato, esito dei tabulati telefonici con un numero limitato di contatti tra denunciante e denunciato), sia per il contesto conflittuale in cui la denuncia si era collocata (pag. 3 della sentenza impugnata)“.

Se si accettasse come presupposto del delitto di calunnia il mancato accertamento della fondatezza della denuncia per assenza di riscontri alla versione dei fatti offerta dalla persona offesa – prosegue la Cassazione – “si introdurrebbe surrettiziamente nel nostro ordinamento la calunnia presunta, ritenendo calunniatore chi ha denunciato altri senza riuscire a provare o a giustificare l’accusa, facendo persino ricadere sul denunciante anche il mancato accertamento di reati (obiettivamente esistenti come fatti storici) ma non dimostrabili per le circostanze in cui si sono svolti (in assenza di testimoni), per la capacità dissimulatrice dell’autore (c.d. inquinamento delle prove) e/o per carenze nella conduzione dell’attività investigativa o per omissioni istruttorie del giudicante“.

I giudici di legittimità proseguono osservando come “l’ulteriore effetto paradossale di attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia, come avvenuto nella specie, sia non solo quello di disincentivare ogni forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria di chi sia stato testimone di attività delittuose, ma anche (e soprattutto) di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere, domestica e contro le donne o i minorenni o le persone con disabilità, ritenute intrinsecamente vulnerabili dall’ordinamento, ex art. 94-quater cod. proc, pen., privando proprio loro della tutela dei propri diritti, perché i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi. e privi di testimoni, per le possibili conseguenze contra se del mancato accertamento dei reati subiti in cui non vi è altra prova che la loro dichiarazione“.

Ebbene, il Tribunale, “limitandosi a valorizzare minimali contraddizioni affiorate tra le dichiarazioni rese dalla denunciante nelle diverse sommarie informazioni e ritenendo espressiva di calunniosità la circostanza che avesse di volta in volta precisato alcuni aspetti e contesti delle violenze, ha trascurato di prendere in esame la consolidata giurisprudenza di questa Corte“, dal momento che “costituisce un vero e proprio salto logico ritenere che l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato di violenza sessuale, in assenza di elementi successivi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di archiviazione, possa integrare il delitto di calunnia della denunciante per assenza di testimoni e per i suoi comportamenti (non essersi confidata, avere subito le violenze, avere denunciato tardi, ecc.) ritenuti apoditticamente anomali dal Tribunale e per ciò solo espressivi non solo di assenza di credibilità, ma persino di una non meglio chiarita volontà vendicativa rispetto all’abusante“.

In conclusione, quelle utilizzate dai giudici di merito per definire la denuncia “vendicativa” sono, ad avviso della Corte, “argomentazioni di tipo presuntivo, fondate su meri convincimenti soggettivi circa l’astratta doverosa condotta della vittima di una denunciata violenza sessuale in un contesto lavorativo, già censurate dalla Corte EDU nella sentenza J.L. contro Italia, 27 maggio 2021, che ha invitato l’Autorità giudiziaria italiana a non utilizzare motivazioni che “espongano le donne alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare la fiducia della vittima nella giustizia“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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