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Bancarotta: la sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità. Depositate le motivazioni della sentenza Santoro.

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Cassazione Penale, Sez. V, 22 marzo 2017 (ud. 8 febbraio 2017), n. 13910
Presidente Fumo, Relatore De Marzo

Come avevamo anticipato, l’8 febbraio scorso la Corte di Cassazione si era pronunciata sul tema della natura della sentenza dichiarativa del fallimento nella bancarotta prefallimentare affermando il seguente principio di diritto: «la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità. Ciò, peraltro, comporta la conseguenza che il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 158 c.p. dalla data della predetta sentenza e che la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo nel quale si è verificata tale condizione».

Ieri sono state depositate le motivazioni.

«Il collegio ritiene – scrive la Corte –, in adesione alla prevalente dottrina, che la dichiarazione di fallimento costituisca, rispetto al reato di bancarotta prefallimentare condizione obiettiva di punibilità ai sensi dell’art. 44 c.p.».

«La dichiarazione di fallimento – si legge nelle motivazioni  – non aggrava in alcun modo l’offesa che i creditori soffrono per effetto delle condotte dell’imprenditore; ne consegue che, in quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità che restringe l’area del penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo in quei casi nei quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento».

Redazione Giurisprudenza Penale

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