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Strage del bus di Avellino (incidente del viadotto Acqualonga): depositata la sentenza della Cassazione

Cassazione Penale, Sez. IV, 14 luglio 2025 (ud. 11 aprile 2025), n. 25279
Presidente Di Salvo, Relatore Mari

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico e giuridico della vicenda – relativa alla cd. “strage del bus di Avellino” (incidente del viadotto Acqualonga) in cui, nel 2013, persero la vita 40 persone – la sentenza con cui la quarta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sui ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli (qui disponibile la sentenza di primo grado)

Questi i principi di diritto affermati:

– “l’aggravante già prevista dall’art. 589, comma 2, cod.pen., deve ritenersi ravvisabile anche nei confronti di soggetti non impegnati in concreto nella fase della circolazione, ma investiti di un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada“;

– “in tema di prova scientifica, il rigetto in udienza della richiesta della parte di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito, all’esito dell’esame di quest’ultimo, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell’atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo nelle modalità previste dall’art.182, comma 2, cod.proc.pen. “;

– “nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell’organo in posizione apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta delle modalità e della frequenza dei controlli sulla integrità e la sicurezza delle strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale. In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato”;

– “l’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, oltre a costituire la fonte della posizione di garanzia del soggetto incaricato del servizio di manutenzione delle strade, costituisce anche una norma cautelare di tipo elastico, idonea a costituire la fonte della regola cautelare nei confronti del garante, qualora integrata da altre specifiche disposizioni idonee a indicare le modalità di intervento a carico del soggetto responsabile della manutenzione“;

– “nell’ambito dell’attività di manutenzione, di competenza dell’ente proprietario della strada ovvero del concessionario ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, va ricompresa tanto quella inerente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi finalizzati a garantire la sicurezza quanto quella di sostituzione degli stessi, finalizzata a garantire il miglioramento complessivo della struttura allo scopo di assicurarne un miglioramento prestazionale finalizzato alla tutela degli utenti”.


Al fine di consentire al lettore di orientarsi nell’analisi delle motivazioni (256 pagine), pubblichiamo di seguito l’indice della pronuncia:

Intestazione – pag.1

Ritenuto in fatto – pag.9
La vicenda e le imputazioni – pag.9

La sentenza di primo grado – pag.10
La sentenza di appello – pag.26
I ricorsi degli imputati e della responsabile civile – pag.36

Considerato in diritto – pag.104
I ricorsi proposti da Gennaro Lametta e Antonella Ceriola – pag.104
I motivi di ricorso attinenti alla dedotta prescrizione del reato contestato al capo B) – pag.131
I motivi di ricorso attinenti alle modalità di escussione del perito – pag.142
I motivi di ricorso attinenti all’omesso accoglimento delle istanze di rinnovazione istruttoria – pag.149
I motivi di ricorso attinenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro – pag.152
La tematica riguardante la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’Amministratore Delegato e agli altri esponenti dell’amministrazione centrale di Autostrade s.p.a. in punto di manutenzione della rete stradale – pag.162
I motivi di ricorso attinenti alla sussistenza della posizione di garanzia in ordine alla manutenzione delle barriere in capo al personale del Sesto Tronco – pag.173
I motivi di ricorso attinenti alle cause dell’ammaloramento dei tirafondi e alla conseguente prevedibilità dell’evento – pag.178
I motivi attinenti alla violazione di una regola cautelare in capo al personale inquadrato presso il Sesto Tronco e presso la sede centrale – pag.192
I motivi di ricorso proposti dall’Amministratore Delegato e dagli altri dirigenti presso la Direzione Centrale e attinenti alla violazione dell’obbligo di riqualifica delle barriere – pag.206
I motivi di ricorso proposti dall’Amministratore Delegato e dagli altri imputati in servizio presso la sede centrale in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia in punto di riqualificazione delle barriere – pag.234
I motivi di ricorso riguardanti l’effettiva sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art.589, comma 2, cod. pen. – pag.240
I motivi di ricorso attinenti alla contestazione del delitto di disastro colposo – pag.241
I motivi di ricorso attinenti alla commisurazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – pag.247
Il motivo formulato dalla responsabile civile in ordine alla rispettiva quantificazione percentuale del contributo causale rispetto all’evento – pag.252

Conclusioni – pag.254

Redazione Giurisprudenza Penale

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