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La nuova Direttiva sulla lotta contro la corruzione approvata dal Parlamento europeo

Segnaliamo ai lettori – in considerazione dell’interesse mediatico – il testo della proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Segnaliamo, tra gli altri, i testi degli articoli 6 e 7 relativi a “traffico d’influenze” e “esercizio illecito di funzioni pubbliche“:

Articolo 6 – Traffico d’influenze
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, le condotte seguenti costituiscano reato:
a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico;
b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di un siffatto vantaggio da parte di una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico.
Ai fini del presente articolo, gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici.
2. Affinché le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano reato è irrilevante che l’influenza sia esercitata o meno o che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti.

Articolo 7  – Esercizio illecito di funzioni pubbliche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici.

La Direttiva punta anche a rafforzare la cooperazione tra autorità nazionali e organismi UE — tra cui OLAF, Procura europea, Europol ed Eurojust — insieme allo scambio di informazioni e al coordinamento, prevedendo che gli Stati membri pubblichino, ogni anno, dati comparabili e leggibili, per migliorare la trasparenza e il processo decisionale basato sull’evidenza. Si punta, inoltre, a colmare le lacune nell’applicazione delle norme, in particolare nei casi transfrontalieri, modernizzando le regole, allineando le definizioni giuridiche e introducendo livelli comuni di sanzioni.

Redazione Giurisprudenza Penale

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