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Il sostituto processuale e la costituzione di parte civile: le Sezioni Unite optano per la “terza via”.

di Matteo Riccardi e Marta Berardi

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 16 marzo 2018 (ud. 21 dicembre 2017), n. 12213
Presidente Canzio, Relatore Andreazza, P.G. Baldi, Ricorrenti Zucchi e altri

La pronuncia delle Sezioni Unite in commento affronta il tema controverso relativo all’ammissibilità della costituzione di parte civile a mezzo del sostituto processuale, a tal fine appositamente designato dal difensore del soggetto danneggiato dal reato.

La problematica, che trova origine nel noto sistema codicistico della “doppia procura”, è strettamente connessa alla definizione del perimetro dei poteri che la dichiarazione di cui all’articolo 102 c.p.p. è in grado di attribuire al sostituto, con riferimento alla distinzione concettuale tra i profili della legitimatio ad causam e della rappresentanza tecnica in giudizio.

Le Sezioni Unite, poste dinanzi a una netta spaccatura del formante giurisprudenziale, individuano una soluzione interpretativa peculiare, la cui tenuta deve essere verificata alla luce della stratificata elaborazione dogmatica in materia, anche alla luce delle garanzie sovranazionali di matrice “convenzionale”, nell’ottica di valutarne le possibili ricadute sul piano dell’applicazione pratica dell’istituto.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Riccardi – M. Berardi, Il sostituto processuale e la costituzione di parte civile: le Sezioni Unite optano per la “terza via”, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5