ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Sul momento consumativo della truffa nel caso di cessione a terzi di un immobile oggetto di contratto preliminare

Cassazione Penale, Sez. II, 23 maggio 2018 (ud. 9 maggio 2018), n. 23080
Presidente Gallo, Relatore Rago

Con la pronuncia in esame, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’individuazione del momento consumativo del delitto di truffa nel caso in cui un soggetto, dopo aver stipulato un contratto preliminare relativo alla cessione di un appartamento (e aver regolarmente ricevuto gli acconti previsti nel preliminare), abbia poi venduto l’immobile ad altri.

Deve ritenersi consolidato – si legge nella sentenza – il principio secondo il quale «il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione – che segna il “dies a quo” della prescrizione – va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente».

Ai fini della consumazione del reato (e, dunque, della prescrizione), non rileva il momento in cui il profitto è stato conseguito da parte del promittente venditore (ossia con il versamento dell’ultima rata da parte del promissario acquirente), bensì il momento in cui il promittente venditore ha venduto  (ad un terzo in buona fede) l’immobile promesso in vendita, essendo questo il momento in cui «la persona offesa non ha potuto più vantare alcun diritto neppure promuovendo azioni giudiziarie (art. 2932 cod. civ.), sul bene che gli era stato promesso in vendita»; è da questo momento, infatti, «che la truffa contrattuale deve ritenersi consumata in aderenza alla concezione economica del danno secondo la quale il reato si consuma nel momento in cui il raggirato perde definitivamente il bene oggetto della truffa (nella specie, l’immobile promesso in vendita)».

E’ stato così affermato il seguente principio di diritto: «nel caso di un contratto preliminare, il reato di truffa, quand’anche il promissario acquirente abbia versato l’intero prezzo pattuito, si consuma nel momento in cui il raggirato abbia perso definitivamente il bene oggetto della truffa non potendo esercitare su di esso più alcuna azione giudiziale essendo stato venduto dal promittente venditore ad un terzo in buona fede».

Redazione Giurisprudenza Penale

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