ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

Revisione delle sentenze che, nel dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto: la parola passa alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. IV, Ordinanza, 15 giugno 2018 (ud. 23 maggio 2018), n. 27539
Presidente Fumu, Relatore Dovere

In tema di revisione, si segnala l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se sia ammissibile l’istanza di revisione proposta dall’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione e declaratoria di conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, al fine di veder eliminate le statuizioni civili».

Come anticipato, sul punto esiste un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità:

  • Secondo un primo, maggioritario, orientamento, la revisione in questi casi non sarebbe ammissibile in quanto tale istituto è configurato dal codice di rito come un mezzo di impugnazione straordinario preordinato al “proscioglimento” della persona già condannata in via definitiva; presupposto indefettibile per esperire il rimedio straordinario sarebbe, dunque, l’esistenza di una sentenza di condanna, di un decreto penale di condanna ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e non, quindi, di una sentenza di proscioglimento (anche se accompagnata dalla condanna al risarcimento del danno).
  • Secondo un orientamento minoritario (sostenuto dalla sola sentenza Sez. V, 3 ottobre 2016, n. 46707, ricorrente Panizzi), la revisione sarebbe invece ammissibile in quanto nella locuzione “condannato” dovrebbe rientrare anche colui il quale si sia visto dichiarare il reato estinto per prescrizione ma, al tempo stesso, sia stato condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Per un approfondimento sul punto si rinvia a G. Stampanoni Bassi, Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze “a contenuto pienamente condannatorio” e sentenze di proscioglimento “non pienamente liberatorie”, in Cassazione Penale, 2018, 4, 1265.

L’udienza davanti alle Sezioni Unite sarà il 25 ottobre 2018.

Redazione Giurisprudenza Penale

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